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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17009/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'irrogazione di una sanzione amministrativa per avere trasferito un assegno bancario di importo pari a euro 50.000 privo della clausola di non trasferibilità, in violazione dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007. Il destinatario della sanzione proponeva opposizione ex artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 dinanzi al Tribunale di Nola deducendo, tra l'altro, la decadenza del potere sanzionatorio per tardiva notificazione della contestazione, vizi formali del decreto, insussistenza della violazione e iniquità della sanzione. Nel corso del giudizio l'amministrazione revocava in autotutela il decreto sanzionatorio, sicché il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'amministrazione alle spese secondo soccombenza virtuale, pur reputando legittimo il provvedimento. Il Ministero appellava la sola statuizione sulle spese; la Corte d'appello accoglieva il gravame e compensava le spese di entrambi i gradi, ritenendo infondate le doglianze dell'opponente e valorizzando la condotta imprudente dell'amministrazione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) la carenza di legittimazione della Ragioneria territoriale dello Stato a proporre appello e la mancanza di delega all'Avvocatura; 2) l'omesso esame della decadenza dal termine di novanta giorni per la notificazione dell'accertamento ex art. 14 l. n. 689 del 1981, oltre a vari vizi motivazionali e istruttori; 3) la violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, assumendo che la condotta dell'amministrazione imponesse la sua condanna. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, affermando che l'autorità che emette l'ordinanza-ingiunzione è legittimata a resistere e ad impugnare, che il termine di cui all'art. 14 decorre dal compiuto accertamento dell'illecito e che la compensazione delle spese era giustificata da ragioni gravi ed eccezionali, connesse alla condotta imprudente dell'amministrazione e alla particolare dinamica del caso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il dispositivo della sentenza impugnata, sebbene con motivazione corretta in parte diversa: ha confermato la legittimazione attiva dell'autorità periferica che aveva emesso il provvedimento sanzionatorio; ha escluso la decadenza ex art. 14 l. n. 689 del 1981 sulla base del momento in cui l'illecito è compiutamente accertato e i responsabili sono individuati; ha reputato legittima la compensazione delle spese di primo grado ex art. 92, comma 2, c.p.c. in ragione di circostanze eccezionali e della condotta imprudente dell'amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 l. n. 689 del 1981

    Disciplina l'opposizione avverso le sanzioni amministrative; nel relativo giudizio è passivamente legittimata l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.

  • art. 23 l. n. 689 del 1981

    Nel giudizio di opposizione alla sanzione, la legittimazione dell'autorità emittente permane anche nella fase di impugnazione.

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    Il termine di novanta giorni per la contestazione/notificazione decorre dal compimento del vero e proprio accertamento dell'illecito, comprensivo dell'individuazione dei responsabili, non dalla mera constatazione del fatto.

  • art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007

    La violazione si perfeziona con l'emissione dell'assegno di importo superiore alla soglia privo della clausola di non trasferibilità; il successivo richiamo del titolo o il mancato incasso non eliminano l'illecito già consumato.

  • art. 11 r.d. n. 1611 del 1933

    La regola ordinaria di rappresentanza in giudizio dello Stato è derogata, nel caso della sanzione amministrativa, dalla specifica legittimazione dell'autorità emittente.

  • art. 1 l. n. 260 del 1958

    Richiamato in relazione al regime ordinario di rappresentanza dello Stato, qui derogato dalla legittimazione funzionale dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, apprezzabili anche in relazione alla condotta processuale e sostanziale delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione è legittimata sia passivamente nel giudizio di primo grado sia attivamente a proporre impugnazione avverso la decisione, anche quando si tratti di articolazione periferica di un'amministrazione statale.
  • L'eventuale ambiguità formale dell'intestazione dell'atto di appello non comporta in sé difetto di legittimazione quando dal contenuto dell'atto e dal ruolo dell'ente emittente sia individuabile la parte sostanzialmente impugnante.
  • Il termine di novanta giorni per la contestazione delle violazioni amministrative decorre dal momento in cui l'infrazione è stata compiutamente accertata e i responsabili sono stati individuati, non dal primo contatto con il fatto o dalla sola segnalazione.
  • La violazione della disciplina sugli assegni di importo superiore alla soglia privo della clausola di non trasferibilità si consuma con l'emissione del titolo irregolare; gli eventi successivi, come il richiamo o il mancato incasso, non elidono l'illecito già perfezionato.
  • Nel regime delle spese, la compensazione è legittima quando il giudice individui ragioni gravi ed eccezionali, e tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione apparente, non già per una diversa ricostruzione del merito.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese può essere effettuato secondo soccombenza virtuale, tenendo conto dell'esito probabile della controversia e della complessiva condotta delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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