Cassazione Civile, Ordinanza n. 33407/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di crediti che assumevano sorti in forza di una scrittura privata conclusa quando la società era ancora in bonis, avente ad oggetto il compenso pattuito per lavori svolti. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo che la scrittura non avesse data certa opponibile alla procedura concorsuale. In particolare, il giudice di merito aveva escluso che alcuni fatti allegati dagli opponenti, quali l’assunzione da parte della fallita di ex dipendenti di altra società e il versamento ai ricorrenti di somme collegate a risparmi fiscali ottenuti tramite tali assunzioni, fossero idonei a dimostrare l’anteriorità del documento rispetto al fallimento. Aveva inoltre negato l’ammissione delle prove testimoniali richieste, reputandole incentrate su fatti non controversi e comunque non idonee a provare la data certa della scrittura. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il rigetto di tutte le richieste istruttorie; (2) violazione dell’art. 2704 c.c. per mancato riconoscimento della prova della data certa della scrittura; (3) ancora violazione dell’art. 2704 c.c. per non avere considerato fatti equipollenti idonei a dimostrare la certezza della data anteriore all’apertura del concorso; (4) vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per l’omesso esame e l’omessa ammissione delle prove testimoniali articolate.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione dell’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal tribunale, attività non consentita in cassazione; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo perché l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e la valutazione dell’idoneità di fatti equipollenti ai sensi dell’art. 2704 c.c. spettano al giudice di merito e non sono sindacabili se sorrette da motivazione corretta; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché i ricorrenti non avevano individuato un fatto storico decisivo omesso dal giudice, limitandosi a censurare la mancata ammissione delle prove, profilo che non integra di per sé il vizio motivazionale denunciato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione delle prove offerte dalle parti; è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio fuori dai poteri officiosi.
L’apprezzamento comparativo delle prove rientra nel potere valutativo del giudice di merito e non può essere sindacato in cassazione come violazione di legge.
L’accertamento della data della scrittura privata non autenticata e dell’idoneità di fatti equipollenti a dimostrarne con certezza l’anteriorità è rimesso al giudice di merito e, se motivato correttamente, non è sindacabile in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Richiamato solo quanto al deposito della memoria nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente soccombente deve versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito alle prove una valenza al di fuori dei limiti legali; non è invece consentita per contestare il peso persuasivo attribuito alle prove.
- Ai fini dell’art. 2704 c.c., la prova della data certa di una scrittura privata non autenticata e la valutazione di fatti equipollenti idonei a stabilirne l’anteriorità spettano al giudice di merito; la decisione è insindacabile se adeguatamente motivata.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la riforma, è limitato alle sole anomalie motivazionali estreme; non è più denunciabile la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La mancata ammissione di una prova rileva in cassazione solo se comporta l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, tale da incidere con certezza sull’esito della controversia.
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