Cassazione Civile, Ordinanza n. 13000/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società gestrice di un autoparcheggio in Varese ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della chiusura al pubblico transito di una strada di accesso/uscita al parcheggio, chiusura determinata dal cedimento del muro perimetrale di un fabbricato di proprietà comunale. I danni allegati consistevano nella minore fruibilità del parcheggio, in maggiori costi di personale per assicurare la circolazione e in minori ricavi per il ridotto afflusso di utenti. La domanda era stata respinta nei giudizi di merito. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto di motivazione, lamentando una motivazione meramente adesiva per relationem alla sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo di avere tempestivamente allegato nella citazione i fatti costitutivi e le voci di danno, limitandosi poi nelle memorie a precisazioni e produzioni documentali; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, censurando la valutazione delle prove e l'esclusione del nesso causale e dell'effettiva sussistenza dei danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, il primo motivo perché la doglianza non era autosufficiente: il ricorrente non aveva riportato il contenuto essenziale della sentenza di primo grado né descritto adeguatamente i motivi di appello, impedendo il raffronto tra le due decisioni; inoltre, dalla sentenza impugnata emergeva comunque una motivazione autonoma e non una mera adesione acritica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'art. 115 c.p.c. è invocabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove inesistenti, non acquisite o introdotte d'ufficio fuori dai poteri istruttori, mentre qui la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e, comunque, non riportava adeguatamente il contenuto dei documenti richiamati; in ogni caso la Corte d'appello aveva espressamente escluso che i documenti provassero i danni allegati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il richiamo all'art. 116 c.p.c. era inconferente e la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione; inoltre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare la ponderazione delle prove ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale possibile titolo di responsabilità aquiliana invocato dall'attrice, ma la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile
richiamato quale possibile titolo di responsabilità da cosa in custodia prospettato dall'attrice
richiamato quale titolo di responsabilità da rovina di edificio, qualificazione poi seguita dalla corte d'appello secondo quanto riportato nell'ordinanza
evocato per censurare il difetto di motivazione della sentenza d'appello
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per difetto di motivazione
la sua violazione è ravvisabile solo se il giudice utilizza prove inesistenti, non acquisite o introdotte d'ufficio fuori dai poteri istruttori
la sua violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di deroga normativa, o viceversa attribuisce prudente apprezzamento a prove soggette ad altro regime
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame deducibile riguarda un fatto storico decisivo, non questioni, argomentazioni o risultanze istruttorie
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
impongono specificità e autosufficienza del ricorso, con essenziale trascrizione degli atti e documenti rilevanti
indicato quale base per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in conseguenza dell'inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima solo se il giudice di secondo grado rende comunque percepibili le ragioni della conferma, attraverso la propria adesione critica agli argomenti del primo giudice e il confronto con i motivi di gravame.
- Nel ricorso per cassazione la censura di difetto di motivazione o di mancata valutazione dei motivi di appello richiede autosufficienza: occorre riportare in modo essenziale il contenuto della decisione impugnata e delle doglianze formulate in appello, così da consentire il controllo di legittimità.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione del materiale probatorio: è deducibile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove inesistenti, non acquisite o introdotte d'ufficio fuori dai poteri concessi.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo in caso di inosservanza del regime legale di valutazione della prova; non è invece ammissibile come mezzo per ottenere in cassazione una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la critica alla valutazione delle prove, alle argomentazioni difensive o agli elementi istruttori in sé considerati.
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