Sentenza del 30/04/2019 n. 11401 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - REGISTRAZIONE DEGLI ATTI Imposta sulle donazioni - Mandato senza rappresentanza per la vendita dell'immobile - Trasferimento del bene al mandatario - Imponibilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta sulle donazioni al trasferimento gratuito di un immobile dal mandante al mandatario senza rappresentanza, effettuato contestualmente al conferimento di un mandato per la vendita. Ha sostenuto che il trasferimento fosse meramente strumentale all'esecuzione del mandato e non producesse un effettivo arricchimento del mandatario, obbligato a vendere il bene a un terzo e a riversare il prezzo al mandante oppure, se la vendita non fosse stata possibile, a retrocedere l'immobile. Pertanto, secondo il ricorrente, mancava un reale trasferimento di ricchezza imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo contro l'avviso di liquidazione. Ha stabilito che il trasferimento dell'immobile al mandatario, quando sia contestuale e funzionale all'esecuzione del mandato senza rappresentanza per la vendita, è fiscalmente neutro: il mandatario è intestatario solo formale e interinale del bene e non consegue un definitivo arricchimento. Di conseguenza, il trasferimento non è soggetto all'imposta sulle donazioni. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 1719 del codice civile
Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.
Il trasferimento del bene può costituire un mezzo necessario e strumentale per consentire al mandatario senza rappresentanza di adempiere il mandato di vendita, senza rappresentare necessariamente una liberalità o un definitivo arricchimento.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47 e 49, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione.
Il presupposto dell'imposta sui trasferimenti gratuiti deve essere individuato nell'accrescimento patrimoniale senza contropartita del beneficiario. Anche se formalmente gratuito, un trasferimento non è imponibile quando non determina un effettivo e definitivo incremento patrimoniale.
Art. 53, comma 1, della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La disciplina dell'imposta deve essere interpretata in modo conforme al principio di capacità contributiva, escludendo la tassazione di operazioni sostanzialmente neutre che non realizzano un effettivo trapasso di ricchezza.
Art. 384, comma 2, del codice di procedura civile
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando, cassata la sentenza impugnata, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Un trasferimento formalmente gratuito non è automaticamente soggetto all'imposta sulle donazioni: occorre verificare se produca un effettivo e definitivo arricchimento del destinatario.
- Nel mandato senza rappresentanza, il trasferimento del bene al mandatario può essere fiscalmente neutro quando è contestuale, strumentale all'incarico e accompagnato dall'obbligo di vendere il bene e riversare il prezzo al mandante o di retrocedere il bene.
- La mera intestazione formale del bene non equivale necessariamente a un trasferimento imponibile: rilevano la funzione concreta dell'operazione, gli obblighi gravanti sul destinatario e l'assenza di una disponibilità economica definitiva.
- La neutralità fiscale deve essere adeguatamente documentata nel contratto e nella concreta esecuzione del mandato, indicando chiaramente la finalità di vendita, gli obblighi del mandatario e la destinazione del prezzo.
- La decisione non esclude in assoluto la tassazione di trasferimenti fiduciari o gratuiti: se dagli atti emerge un reale arricchimento del fiduciario o un'operazione autonoma rispetto al mandato, l'imposta può essere applicata.
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