Cassazione Civile, Ordinanza n. 15790/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, emesso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 nella versione del cosiddetto vecchio redditometro. Il giudice di appello aveva ritenuto nullo l'atto impositivo perché fondato anche sullo scostamento rispetto ad annualità per le quali l'Ufficio era ormai decaduto dal potere di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, e dell'art. 5 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, nella disciplina applicabile ratione temporis, le annualità richiamate ai fini del redditometro non devono essere a loro volta concretamente accertabili dall'Ufficio e non è quindi impedito il riferimento anche ad anni ormai decaduti dall'accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio non è tenuto a procedere contestualmente all'accertamento di più periodi d'imposta, ma può indicare nell'atto, sia pure sommariamente, le ragioni per le quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche con riguardo ad altri periodi. In applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Ufficio può utilizzare il riferimento ad altre annualità per dimostrare l'incongruenza del reddito dichiarato, senza che sia necessario che tali annualità siano ancora accertabili in concreto.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 38 per contestare la lettura restrittiva adottata dal giudice di merito in tema di accertamento del reddito.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma non nel senso di imporre all'Ufficio la dimostrazione che le annualità richiamate siano ancora accertabili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il paradigma del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio non è tenuto ad accertare contestualmente e in modo autonomo tutti i periodi d'imposta richiamati come elementi di confronto.
- L'atto impositivo è legittimo se contiene, anche in forma sommaria, l'indicazione delle ragioni per cui la dichiarazione è ritenuta incongrua anche in relazione ad altre annualità.
- La decadenza dal potere di accertamento su una determinata annualità non impedisce, di per sé, che quell'annualità sia richiamata come elemento di valutazione nello scostamento reddituale di un diverso anno d'imposta.
- La censura del giudice di merito che pretenda la concreta accertabilità delle annualità richiamate ai fini del redditometro si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità.
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