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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34758/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per maggiore IRPEF sull'anno 2004, assumendo l'omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno qualificato dall'Ufficio come edificabile. La contribuente aveva contestato l'atto sia davanti al giudice tributario di primo grado sia in appello, sostenendo anche che il calcolo della plusvalenza fosse errato perché il bene ceduto non era un'area edificabile ma un suolo lottizzato, circostanza che sarebbe risultata documentalmente provata. In cassazione ha proposto due motivi: il primo per nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; il secondo per violazione delle norme del TUIR sulla tassazione delle plusvalenze immobiliari, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato il terreno come edificabile anziché lottizzato. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato la successiva sentenza della CTR resa in sede di revocazione, passata in giudicato, con cui la precedente decisione di appello era stata annullata e il terreno era stato qualificato come lottizzato, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto che la sentenza impugnata era stata successivamente annullata dalla stessa CTR in sede di revocazione, con decisione passata in giudicato, la quale aveva accolto l'impugnazione della contribuente riconoscendo documentalmente che il terreno ceduto doveva essere qualificato come lottizzato. Di conseguenza, su istanza della ricorrente, la Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una decisione successiva passata in giudicato che annulla la sentenza impugnata e rimuove integralmente l'oggetto della controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche su istanza della parte ricorrente quando il nuovo giudicato rende priva di utilità la decisione di cassazione.
  • In presenza di sopravvenuta definizione della controversia sul medesimo oggetto, la Corte può compensare integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
  • Quando la contestazione riguarda la plusvalenza da cessione di terreno, la corretta qualificazione del bene ceduto costituisce il presupposto decisivo per la verifica della tassabilità, ma il giudizio di legittimità resta assorbito se l'assetto decisorio impugnato è già stato rimosso con giudicato successivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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