Cassazione Civile, Ordinanza n. 27394/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia cessato, nel quale l'agente chiedeva, da un lato, il riconoscimento di provvigioni asseritamente maturate anche su affari conclusi nel settore pubblico e privato, sostenendo di avere svolto attività promozionale idonea a giustificarle; dall'altro, contestava la quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., ritenendo che la Corte territoriale avesse ridotto o determinato l'indennità con criteri non corretti e senza valorizzare adeguatamente i vantaggi futuri per la preponente, nonché senza includere il FIRR. La società, con ricorso incidentale, ha invece censurato il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c., deducendo che l'agente non avesse provato in modo sufficiente i presupposti richiesti dalla norma e dall'AEC Industria 2002, e contestando l'accertamento relativo all'aumento di clientela e al fatturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale dell'agente sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo principale perché diretto, in realtà, a una rivalutazione del merito sull'attività promozionale e sull'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello; ha respinto il secondo motivo perché la richiesta di esibizione documentale era stata correttamente esclusa come meramente esplorativa, in mancanza di una specifica deduzione di violazione degli obblighi informativi nel corso del rapporto; ha rigettato i motivi sulla quantificazione dell'indennità ex art. 1751 c.c., osservando che il giudice di merito aveva valutato anche la permanenza di possibili vantaggi futuri per la preponente e che le censure miravano solo a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove. Anche il ricorso incidentale è stato respinto perché fondato su una diversa lettura del materiale probatorio e sulla richiesta di rivalutazione fattuale, non consentita in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
Definisce il rapporto di agenzia; la Corte richiama la norma per escludere che il motivo potesse tradursi in una nuova valutazione dell'attività promozionale accertata dal giudice di merito.
È invocato per le provvigioni dell'agente; la Corte non ne ravvisa violazione, perché la censura mirava a contestare un accertamento di fatto sulla sussistenza dell'attività promozionale e sul nesso con gli affari conclusi.
Disciplina gli obblighi informativi del preponente; la richiesta di esibizione documentale è ritenuta infondata perché non sorretta da una concreta allegazione di violazione di tali obblighi nel corso del rapporto.
È la norma cardine sull'indennità di cessazione del rapporto di agenzia; la Corte conferma che la liquidazione compiuta in appello si fondava sulla prova dell'incremento di clientela e della permanenza di possibili vantaggi futuri per la preponente, non essendo consentita in cassazione una rivalutazione del merito.
È richiamato nel ricorso incidentale per l'onere della prova; la Corte respinge la censura perché si risolve in una diversa valutazione del materiale probatorio.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove non dedotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove.
La sua violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia o utilizzi prove non dedotte; non è denunciabile per la mera diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
È richiamato nel motivo sull'esibizione documentale, ma la Corte non vi ravvisa una decisività autonoma rispetto alla corretta esclusione di una istanza esplorativa.
È richiamato nel ricorso incidentale nel contesto delle difese e dell'onere di contestazione, ma la Corte respinge comunque la censura perché sostanzialmente fattuale.
La Corte ribadisce che i motivi formulati cumulando violazione di legge e vizio motivazionale in modo promiscuo possono essere inammissibili; inoltre, il controllo di legittimità non consente la rivalutazione del fatto.
Usato per i motivi di diritto; la Corte precisa che la deduzione non può mascherare una contestazione del merito.
Richiamato nei motivi principali per contestare norme sostanziali e vizio motivazionale, ma le censure sono respinte perché in realtà miravano a ottenere un nuovo esame del fatto.
art. 24 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro costituzionale; la Corte non vi ravvisa violazione autonoma, poiché la doglianza è di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte esclude una violazione del giusto processo, ritenendo la censura diretta in realtà alla valutazione delle prove.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.
L. n. 115 del 2002, art. 1-bis
Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
AEC Industria 2002, art. 11
Invocato nel ricorso incidentale quale parametro dei presupposti dell'indennità di cessazione, ma la censura viene respinta per difetto di decisività e perché sostanzialmente fattuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente riferita a violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in presenza di specifiche anomalie nell'utilizzo della prova; non basta contestare il diverso peso attribuito alle risultanze istruttorie o proporre una lettura alternativa dei fatti.
- La richiesta di esibizione documentale può essere rigettata quando abbia natura meramente esplorativa e non sia accompagnata dalla deduzione concreta di una specifica violazione degli obblighi informativi nel rapporto dedotto in giudizio.
- Ai fini dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c., il giudice di merito deve valutare l'apporto dell'agente in termini di incremento clientelare e la permanenza di possibili vantaggi futuri per il preponente; in cassazione non è censurabile la mera quantificazione se la doglianza mira solo a sovvertire l'apprezzamento dei fatti.
- La formula dei motivi di ricorso deve consentire di distinguere chiaramente la critica di diritto da quella di motivazione; la commistione promiscua tra i due piani può determinare l'inammissibilità della censura.
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