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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10237/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale di Patti per ottenere, in via principale, l'accertamento della proprietà esclusiva di un fabbricato sito in Capo d'Orlando e la condanna della detentrice al rilascio del bene; in subordine, la parte attrice chiedeva l'accertamento dell'esistenza di un comodato e la restituzione del cespite alla cessazione del rapporto. Dopo l'accoglimento della domanda in primo grado e il rigetto dell'appello, l'erede della convenuta ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato l'azione come rivendicazione, applicando così il più gravoso onere probatorio proprio di tale azione invece di quello ordinario dell'accertamento della proprietà; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che il titolo di acquisto prodotto dalla parte attrice fosse stato ritenuto insufficiente a provare il diritto di proprietà e che la documentazione in atti fosse stata male valutata. Nel testo della proposta recepita dalla Corte si aggiunge che il ricorso principale è stato ritenuto improcedibile per mancata produzione della copia della sentenza d'appello munita della relata di notificazione; in via gradata, la proposta ravvisava comunque l'inammissibilità o manifesta infondatezza di entrambi i motivi, anche perché la decisione di merito si fondava su una autonoma ratio relativa alla domanda subordinata di restituzione per cessazione del comodato, non specificamente censurata. Il resistente ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso integralmente la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato improcedibile il ricorso principale. Ha quindi condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente, oltre a una somma ulteriore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata è stata ritenuta condivisibile; la decisione ribadisce che, se il ricorso viene deciso in conformità alla proposta, operano le conseguenze previste dalla norma, compresa l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina della decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta della parte e chiarisce, in linea con le Sezioni Unite, che la proposta del consigliere non ha funzione decisoria.

  • art. 948 c.c.

    È stata invocata dalla ricorrente per contestare la qualificazione dell'azione come rivendicazione; la Corte, recependo la proposta, ha ritenuto corretta la qualificazione in base alle conclusioni dell'atto introduttivo.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato con riferimento all'onere della prova: nella vicenda concreta, il giudice di merito ha ritenuto l'onere probatorio attenuato perché la controparte non aveva contestato l'appartenenza dell'immobile alla dante causa, limitando la prova alla validità del titolo di acquisto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale posta a base della censura per violazione di legge in relazione alla qualificazione della domanda e all'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stata invocata per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata reputata inammissibile e/o manifestamente infondata perché rivolta sostanzialmente a rivalutare il merito.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    La proposta ha rilevato la doppia conforme quale ulteriore ragione di inammissibilità del motivo fondato su omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, con liquidazione di una somma ulteriore a favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante.

Massime di principio

  • La qualificazione della domanda introduttiva spetta al giudice di merito ed è desunta dalle conclusioni complessivamente formulate; se l'attore chiede non solo l'accertamento della proprietà ma anche la condanna al rilascio del bene, la domanda può essere correttamente qualificata come rivendicazione.
  • Nell'azione di rivendicazione, l'onere della prova può risultare attenuato quando la controparte non contesti l'appartenenza del bene alla dante causa dell'attore: in tal caso l'attore deve provare soprattutto la validità del proprio titolo di acquisto.
  • La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione determina l'inammissibilità del ricorso, perché la cassazione non può essere accolta anche se le altre censure fossero fondate.
  • Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatto, miri in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità e la precisa indicazione degli atti e dei capitoli di prova rilevanti; la mancanza di tali elementi impedisce il controllo di decisività.
  • La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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