Cassazione Civile, Ordinanza n. 19592/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Il rapporto riguardava la locazione di una porzione di immobile a uso abitativo, formalmente stipulata come contratto a uso transitorio per otto mesi. Il locatore aveva intimato sfratto per finita locazione, in subordine per morosità, sostenendo la scadenza del rapporto e il mancato pagamento di parte dei canoni. Il conduttore aveva opposto che il contratto non poteva qualificarsi come transitorio per difetto dei requisiti legali, con conseguente applicazione della durata ordinaria quadriennale; aveva inoltre contestato l’importo del canone per discrasia tra cifra e lettere, dedotto una rinuncia verbale al canone di aprile 2020, chiesto un termine di grazia, lamentato ulteriori problemi nel rapporto e la mancata riattivazione dell’allaccio internet. In appello il conduttore ha impugnato le decisioni di primo grado che avevano confermato la natura transitoria del rapporto e la condanna al pagamento di canoni, indennità di occupazione e somma ex art. 96 c.p.c.; in cassazione ha proposto due motivi, denunciando vizi motivazionali e violazione dell’art. 1460 c.c. Tuttavia il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché, a fronte dell’onere di deposito della copia autentica integrale della sentenza impugnata, era stato depositato solo il dispositivo, non idoneo a consentire la verifica delle censure; è stata anche respinta l’istanza di rimessione in termini, ritenendo insussistente una causa non imputabile della decadenza.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito e ha dichiarato il ricorso improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché non era stata depositata una copia autentica completa della sentenza d’appello, ma solo il dispositivo. Ha ritenuto infondata l’istanza di rimessione in termini, osservando che la denominazione del file non esonerava il difensore dal dovere di verificarne il contenuto. Non ha disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimato, ma ha condannato il ricorrente al pagamento di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione è necessario depositare nel termine una copia autentica della sentenza impugnata completa di tutti gli elementi indispensabili a comprenderne l’oggetto e le ragioni della decisione; il solo dispositivo non è sufficiente.
La rimessione in termini presuppone che la decadenza sia derivata da causa non imputabile alla parte; la mera denominazione del file depositato non integra causa scusabile.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata alle parti.
Poiché la decisione finale è conforme alla proposta di definizione accelerata, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
I motivi di ricorso denunciavano vizi motivazionali e violazione di legge, ma la Corte non li ha esaminati per l’improcedibilità del ricorso.
Era invocato come norma asseritamente mal applicata nei motivi di ricorso, ma non è stato scrutinato nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’onere di deposito della sentenza impugnata richiede la produzione di una copia autentica integrale, non essendo sufficiente il solo dispositivo o un estratto che non consenta la piena comprensione della decisione.
- La mancanza del deposito della sentenza completa determina improcedibilità del ricorso quando impedisce alla Corte di verificare l’oggetto della controversia e la fondatezza delle censure.
- La rimessione in termini è ammissibile solo se la decadenza dipende da una causa non imputabile alla parte; un errore di controllo del difensore sul contenuto del file depositato non integra di regola tale presupposto.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile in conformità a una proposta di definizione accelerata, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, comma 4, c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
- La declaratoria di improcedibilità impedisce l’esame nel merito dei motivi di ricorso, anche quando essi investano questioni sostanziali rilevanti come la qualificazione del contratto e l’adempimento delle obbligazioni locatizie.
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