Cassazione Penale, Sentenza n. 8925/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione continuata di droga. Il ricorrente ha allegato: 1) mancata autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari, con mero "copia e incolla" della richiesta cautelare; 2) insufficienza degli indizi per il reato associativo e per l'aggravante di cui all'art. 416‑bis c.p., nonché assenza di prova della esistenza di un'organizzazione mafiosa sul territorio; 3) incongruenze temporali tra riprese video e captazioni ambientali e impossibilità di identificare con certezza il "Salvatore" delle intercettazioni; mancanza di elementi sulla quantità e natura delle sostanze per configurare la fattispecie più grave; 4) carenza delle esigenze cautelari richieste per la custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato o al limite inammissibile. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha svolto un'autonoma valutazione conforme ai principi stabiliti dalla riforma del 2015 e dalla giurisprudenza della Cassazione, potendo richiamare atti del procedimento purché motivi per ciascuna posizione gli elementi decisivi. Il Tribunale ha inoltre spiegato la coincidenza tra intercettazioni e riprese video, l'identificazione del ricorrente nelle conversazioni in collegamento tra dialoghi diversi e la presenza di rapporti continui e non occasionali con il fornitore Esposito, nonché il ruolo concreto assunto da Pati nel circuito di approvvigionamento e distribuzione. Quanto all'aggravante 416‑bis, la Corte ha ritenuto adeguata la contestualizzazione investigativa nell'ambito dell'operazione Reset che ha evidenziato il collegamento con compagini di tipo ndranghetistico. Per tali ragioni sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti richiamata quale tipologia di reato per cui si procede; utilizzata dal Tribunale per inquadrare le condotte contestate a Pati
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
comma 5 citato nel ricorso
Articolo relativo alle sanzioni e alle fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti; nel caso il tema era la qualificazione della fattispecie e se ricorresse la forma meno grave del comma 5
codice penale, art. 416‑bis, comma 1
Aggravante per l'operare a favore di organizzazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle risultanze dell'indagine Reset, sussistessero collegamenti idonei a giustificare l'aggravante
codice di procedura penale, art. 292, comma 1, lett. c
Prescrive l'obbligo del giudice di motivare l'autonoma valutazione sugli indizi e sulle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che l'obbligo è rispettato anche quando il giudice richiama atti purché espliciti i criteri valutativi
codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Regola i poteri del tribunale del riesame; la riforma del 2015 ha limitato la possibilità di 'sanare' provvedimenti con motivazioni radicalmente assenti, attribuendo al riesame compiti di annullamento in caso di mancata autonoma valutazione
legge n. 47 del 16 aprile 2015
Riforma procedurale richiamata in relazione al rafforzamento dell'obbligo motivazionale e alla funzione del tribunale del riesame nel verificare l'autonomia della valutazione cautelare
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve esprimere un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi, ma può richiamare e integrare atti del procedimento a condizione di spiegare i criteri adottati e la rilevanza degli elementi richiamati
- L'esistenza di collegamenti investigativi più ampi (es. operazioni complesse o 'indagini madre') può giustificare il ricorso all'aggravante 416‑bis anche prima di un accertamento definitivo dell'esistenza di una struttura mafiosa, quando emergano elementi robusti di strumentalità e di collegamento
- Intercettazioni ambientali e riprese video possono essere valutate congiuntamente per l'identificazione e per dimostrare rapporti continuativi di fornitura; discordanze formali di orario richiedono spiegazioni tecniche (es. riferimento all'avvio della registrazione) per non pregiudicare la rilevanza probatoria
- Chi impugna un provvedimento cautelare deve contestare in modo specifico e motivato i passaggi argomentativi del giudice; mera eccezione generica di copia/incolla o affermazioni non argomentate sul difetto di indizi rischiano di essere rigettate
- La presenza di precedenti specifici e di elementi che mostrano continuità di rapporti di approvvigionamento e vendita sono fattori che rafforzano la valutazione delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria
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