Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36623/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Torino, resa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra tre condanne definitive. Le sentenze richiamate avevano riguardato violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ed altri reati, commessi nel 1998, nel 2007 e nel 2013. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando la notevole distanza temporale e spaziale tra i fatti e l'assenza di piena omogeneità tra essi, ritenendo che la mera omogeneità del titolo di reato fosse indice di abitualità criminosa e di scelta di vita, non di programmazione unitaria. Nel ricorso si deduceva vizio di motivazione, sostenendosi che il giudice non aveva adeguatamente considerato la totale omogeneità tra i fatti del 2007 e quelli commessi tra giugno e agosto 2013, entrambi asseritamente riconducibili all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e posti in essere con modalità analoghe e in un arco temporale limitato, anche alla luce della detenzione sofferta sino al settembre 2012 in relazione alla precedente condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che l'ordinanza impugnata aveva correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite Gargiulo in tema di continuazione, escludendo che fosse provata o plausibile una programmazione originaria risalente al primo reato del 1998 rispetto a fatti successivi posti in essere a distanza di oltre otto anni e poi di ulteriori sei anni. Ha inoltre rilevato la genericità del ricorso, poiché esso si limitava a richiamare l'omogeneità dei titoli di reato senza indicare concreti elementi idonei a dimostrare un medesimo disegno criminoso sin dall'origine, e cercava di superare il lungo intervallo temporale facendo leva su una vicinanza tra fine della detenzione e ultimo reato che, comunque, era pari a quasi un anno e dunque incompatibile con la tesi della contiguità funzionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    richiamato come base dei reati oggetto delle sentenze da unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 81 c.p.

    presupposto implicito della richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per la necessità di verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    richiamata come principio di riferimento per valutare l'unicità del disegno criminoso e distinguere la continuazione dalla mera abitualità criminosa.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse richiede la prova di una programmazione unitaria originaria; non basta la sola omogeneità del titolo di reato.
  • Quando tra i fatti intercorrono intervalli temporali molto ampi, il giudice può legittimamente escludere l'unicità del disegno criminoso valorizzando la distanza cronologica e la non piena omogeneità delle condotte.
  • La reiterazione di reati dello stesso tipo, specie se distribuiti su un lungo arco di tempo, può essere letta come indice di abitualità criminosa o di scelta di vita, non come manifestazione di un unico programma delittuoso.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a contestare in modo generico la motivazione del giudice di merito senza indicare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso.
  • In caso di ricorso inammissibile, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non emergano elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.