Cassazione Civile, Ordinanza n. 03513/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta per ottenere il rilascio di un terreno agricolo con fabbricato, assumendo la proprietaria derivativa di aver acquistato le quote delle sorelle, a seguito di successione del padre, e deducendo che l'occupante fosse priva di titolo. La convenuta ha resistito contestando la legittimazione attiva e la titolarità dominicale dell'attrice, sostenendo la nullità degli atti posti a base della pretesa proprietà e formulando domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità, l'inesistenza e la "compiacenza" della denuncia di successione e dell'atto notarile di cessione delle quote. Il Tribunale ha rigettato sia la domanda principale, qualificata come rivendicazione, sia la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che la riconvenzionale fosse priva di prova e che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare la nullità dell'atto traslativo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale, che secondo lei implicava anche una domanda di acquisto a non domino; 2) violazione delle norme sulla efficacia probatoria delle copie e sul disconoscimento, per non avere attribuito valore di prova legale al certificato catastale/ipotecario dell'Agenzia del Territorio; 3) vizio di motivazione apparente sulla rilevanza di tale certificazione ai fini della nullità dell'atto del 2003; 4) violazione delle norme sulle prove e sul giudicato, sostenendo che alcuni fatti sarebbero stati provati e non contestati, e che avrebbe dovuto essere accolta la tesi della mancanza di proprietà in capo al dante causa. Le controparti hanno eccepito anche improcedibilità del ricorso per vizi di notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda riconvenzionale, per come concretamente formulata, mirava solo alla declaratoria di nullità/inesistenza/compiacenza della denuncia di successione e dell'atto di cessione, senza implicare una autonoma domanda di accertamento dell'acquisto a non domino. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la ricorrente non aveva colto la ratio decidendi: la denuncia di successione ha rilievo essenzialmente fiscale e il certificato dell'Agenzia del Territorio, attestando solo l'assenza di trascrizioni/iscrizioni a carico del dante causa, non era da solo sufficiente a provare la nullità dell'atto di trasferimento; occorrevano altri titoli idonei. Ha respinto anche il quarto motivo, ribadendo che non risultava formato alcun giudicato sulla proprietà e che l'onere di provare l'inesistenza del titolo di acquisto in capo all'attrice gravava sulla parte che contestava la proprietà. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di norme processuali e sostanziali; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze e ha ritenuto inammissibili quelle che non coglievano la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, reputando la motivazione sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di un documento decisivo; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché diretta a rivalutare il merito.
artt. 112, 163, 163-bis e 346 c.p.c.
Richiamati per contestare la qualificazione e l'ammissibilità della domanda riconvenzionale; la Corte ha ritenuto corretta la lettura del giudice di merito.
Richiamati in relazione al disconoscimento della copia documentale; la Corte ha comunque ritenuto il documento irrilevante ai fini probatori decisivi.
Invocato sulla conformità della copia all'originale; la Corte ha ritenuto che, anche a prescindere dal disconoscimento, il documento non fosse decisivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente.
Invocati per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la documentazione prodotta non aveva portata probatoria sufficiente a dimostrare la nullità dell'atto.
Richiamato in tema di giudicato; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato idoneo a sottrarre al thema decidendum la titolarità del bene.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La domanda riconvenzionale deve essere interpretata in base al suo concreto petitum e alla causa petendi effettivamente dedotti: non può essere ampliata fino a ricomprendere domande diverse e ulteriori non formulate in modo chiaro.
- Una denuncia di successione ha, di regola, rilievo essenzialmente fiscale e non è, da sola, idonea a dimostrare la titolarità dominicale del bene o la nullità di un successivo atto traslativo.
- Un certificato di pubblicità immobiliare che attesti l'assenza di trascrizioni o iscrizioni a carico di un soggetto non costituisce, da solo, prova sufficiente della nullità del titolo di acquisto o della mancanza di proprietà in capo al dante causa.
- Chi contesta la proprietà altrui in un'azione di rivendicazione o in una controversia sulla titolarità del bene deve fornire la prova rigorosa dell'inesistenza o invalidità del titolo di acquisto dedotto dalla controparte.
- Le censure di legittimità che si limitano a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre quando il giudice spiega, anche sinteticamente, perché il documento prodotto è inidoneo a provare il fatto decisivo.
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