Cassazione Penale, Ordinanza n. 26250/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che vi fosse stato un errore percettivo circa il fatto che il veicolo fosse in movimento al momento del controllo; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che non vi fosse un concreto e significativo pericolo; 3) diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando che non fossero stati valorizzati la risalenza dei precedenti, la non gravità del fatto e l'intensità del dolo; 4) illogicità della determinazione della pena ex art. 133 c.p., assumendo che la pena dovesse essere più mite. La difesa richiamava anche l'art. 192 c.p.p. e gli artt. 530 e 533 c.p.p. in punto di valutazione della prova e di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e aspecifico perché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva valorizzato le dichiarazioni degli operanti e i dati fattuali sul veicolo che procedeva a zig-zag, con il conducente in evidente stato di ebbrezza e con rifiuto dell'alcoltest. Ha escluso la particolare tenuità del fatto richiamando la pericolosità della condotta, il contesto del parcheggio aperto a terzi e il rifiuto dell'accertamento alcolemico. Ha giudicato generici anche i motivi sulle attenuanti generiche e sulla pena, rilevando che la decisione di merito aveva dato adeguata e non illogica motivazione valorizzando gravità del fatto, personalità dell'imputato, precedenti recenti e gravi, pericolosità della condotta e grado del dolo. Ha inoltre precisato che non era maturata la prescrizione e che, comunque, l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impediva di rilevare d'ufficio cause estintive sopravvenute ex art. 129 c.p.p. A carico del ricorrente sono state poste le spese processuali e la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per la guida in stato di ebbrezza contestata all'imputato
non può essere usato per censurare in cassazione la mera rivalutazione del compendio probatorio o l'erronea valutazione della prova, quando il vizio dedotto attiene in realtà alla motivazione
richiamato dalla difesa in relazione alla responsabilità e al criterio di decisione assolutoria
richiamato dalla difesa in relazione all'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo
il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, come gravità del fatto e precedenti dell'imputato
la determinazione della pena deve essere sorretta da motivazione logica e coerente, anche mediante valorizzazione della pericolosità della condotta e del grado del dolo
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
consente di dedurre violazioni di norme processuali solo se stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; non può essere usato per aggirare i limiti del vizio motivazionale
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
è la sede propria per dedurre il vizio di motivazione, che deve emergere dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati
l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non opera quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza
in caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in assenza di assenza di colpa
richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite sulle regole di motivazione, non utilizzabile per ampliare i limiti del sindacato di legittimità
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato nel medesimo quadro sui requisiti della motivazione della sentenza
parametro per la valutazione della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile trasformare una censura di motivazione in una deduzione di violazione di legge processuale per ottenere una rivalutazione del merito o della prova.
- La doglianza sulla violazione dell'art. 192 c.p.p. è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare l'omessa o errata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Per escludere la particolare tenuità è sufficiente valorizzare gli elementi concretamente rilevanti della fattispecie, senza dover esaminare analiticamente ogni parametro astrattamente astrattamente pertinente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama gli elementi decisivi o comunque rilevanti, come la gravità del fatto e la personalità dell'imputato con precedenti specifici o recenti.
- La determinazione della pena è censurabile solo se la motivazione è assente, illogica o contraddittoria; è invece insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto in modo coerente dei criteri utilizzati.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio, ex art. 129 c.p.p., una causa estintiva sopravvenuta maturata dopo la sentenza impugnata.
- In presenza di ricorso inammissibile senza assenza di colpa, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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