Cassazione Civile, Ordinanza n. 23235/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di espulsione adottato nei confronti di un cittadino straniero che, secondo quanto dedotto nell'opposizione, si era presentato in Questura per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Giudice di pace che aveva deciso sull'opposizione al decreto, deducendo in Cassazione un solo motivo: omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe considerato che la presenza in Questura era finalizzata a una richiesta che andava letta come domanda di protezione speciale, alla luce della soppressione della protezione umanitaria e dell'introduzione della protezione speciale. Il ricorrente sosteneva inoltre che la Questura avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla competente autorità per la valutazione della domanda di protezione e che, in difetto, il decreto di espulsione era nullo per violazione dei termini perentori previsti per tale trasmissione dalla normativa europea, oltre che per mancata traduzione dell'atto e altre irregolarità formali dedotte nell'atto introduttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che il giudice di pace non aveva preso in considerazione il fatto decisivo della volontà dello straniero di chiedere protezione speciale e della mancata trasmissione della relativa richiesta all'autorità competente. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e precedenti di legittimità, la Cassazione ha affermato che la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale o altra forma di protezione, presentata all'autorità non competente, impone la trasmissione alla competente autorità e impedisce l'adozione o la prosecuzione del provvedimento espulsivo fino alla definizione della richiesta, quando ne ricorrano i presupposti. Poiché la mancata trasmissione della domanda comportava che il giudizio di opposizione all'espulsione non potesse essere proseguito, la Corte ha cassato senza rinvio l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., e ha condannato le amministrazioni intimate al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti
consente di censurare la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di un fatto storico decisivo e controverso.
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 d.lgs. n. 25/2008
richiamato dal ricorrente come parametro normativo dell'illegittimità dell'espulsione, ma la decisione si concentra soprattutto sulla mancata trasmissione della domanda di protezione.
d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 2, lett. b)
intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito nell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998
il rifiuto di ricevere l'istanza di rinnovo, anche tardiva, può impedire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della domanda, se lo straniero prova il comportamento dilatorio o ostruzionistico dell'amministrazione.
la cassazione senza rinvio è disposta quando il processo non poteva essere proseguito.
Direttiva 2013/32/UE, art. 6, paragrafo 1, secondo comma
la manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un'"altra autorità" è sufficiente a conferire la qualità di richiedente protezione internazionale
la qualità di richiedente nasce dalla sola manifestazione di volontà, senza che siano necessarie registrazione o inoltro della domanda.
Direttiva 2013/33/UE, art. 8
non può essere trattenuto per un motivo diverso da quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33
il richiedente protezione non può essere assoggettato a trattenimento per ragioni diverse da quelle tassativamente previste.
Direttiva 2013/33/UE, art. 8, paragrafo 3
motivi previsti all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33
individua i soli motivi legittimanti il trattenimento del richiedente protezione internazionale.
d.l. n. 130/2020, convertito in l. n. 173/2020
essendo ormai venuta meno la protezione umanitaria ed essendo stata introdotta la cd. protezione speciale
viene richiamato come fonte dell'introduzione della protezione speciale nel sistema interno.
Massime di principio
- La manifestazione, anche presso un'autorità non competente, della volontà di chiedere protezione internazionale o altra forma di protezione impone la trasmissione della domanda all'autorità competente e fa sorgere la qualità di richiedente già da quel momento, senza che rilevi la sola mancanza di registrazione formale.
- Se il giudice di merito omette di considerare un fatto storico decisivo e discusso, quale la presentazione della richiesta di protezione e la mancata trasmissione agli organi competenti, la sentenza è viziata ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La mancata trasmissione della domanda di protezione all'autorità competente, in violazione dei termini e delle modalità previste dalla normativa europea, può rendere illegittimo il decreto di espulsione e determinare l'impossibilità di proseguire il giudizio di opposizione.
- Quando il processo non può essere proseguito per un vizio che incide sul presupposto stesso della decisione, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
- In materia di espulsione dello straniero, il comportamento dell'amministrazione che rifiuti di ricevere o trasmettere l'istanza di rinnovo del permesso può incidere sulla legittimità del potere espulsivo, ma il giudice deve accertare e motivare specificamente su tale condotta e sulla prova offerta dall'interessato.
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