Sentenza n. 338/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza A GIUDICATO DELLA SENTENZA N.1957/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORINO -SEZIONE LAVORO- GIUDICE DOTT. NICOLA TRITTA PUBBLICATA IL 12.07.2024 E NOTIFICATA A MEZZO PEC IL 15.07.2024, PASSATA IN GIUDICATO COME DA ATTSTAZIONE DEL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DI TORINO- CANCELLERIA V-SEZIONE CIVILE -LAVORO DEL 10.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva liquidato somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, e il pagamento delle somme ivi liquidate. La sentenza era stata prodotta in copia conforme, notificata via PEC al Ministero soccombente e, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato in forma idonea e il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni era decorso senza pagamento. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza e pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha imposto alla ricorrente di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: il periodo decorre dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e termina con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e di adottare, in caso di persistente inadempimento, misure sostitutive e penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso è stato ritenuto necessario per proporre l'ottemperanza.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato prodotto in copia conforme, notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme e di un'inottemperanza non contestata, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; il periodo di applicazione decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il compenso per tale attività può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 423/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 424/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →