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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18064/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Nel giudizio di primo grado instaurato con il rito cd. Fornero, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli e chiesto la declaratoria di nullità o illegittimità del recesso, con reintegrazione e risarcimento del danno. Il tribunale aveva tuttavia sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. perché pendeva un altro processo tra le stesse parti, nel quale si discuteva dell'inquadramento professionale del lavoratore, delle mansioni superiori, delle differenze retributive e del danno da demansionamento/mobbing. Avverso tale sospensione il lavoratore ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo: 1) l'inapplicabilità dell'art. 295 c.p.c. al rito Fornero, per incompatibilità con le esigenze di celerità e per il parallelismo con la giurisprudenza sul rito sommario; 2) l'assenza di identità soggettiva tra i due giudizi; 3) l'inesistenza di una vera pregiudizialità logico-giuridica, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto decidere incidenter tantum la questione dell'inquadramento. Nel corso del giudizio di legittimità è stato però documentato che il giudizio pregiudicante era stato deciso con sentenza del Tribunale di Modena divenuta irrevocabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato il principio secondo cui, se durante il giudizio di legittimità instaurato contro la sospensione per pregiudizialità il processo pregiudicante viene definito con sentenza passata in giudicato, viene meno l'interesse a ottenere una decisione sulla sospensione. La Corte ha quindi disposto la declaratoria di inammissibilità e ha rinviato la regolazione delle spese alla decisione definitiva. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria per pregiudizialità perde rilievo processuale quando il giudizio pregiudicante sia già stato definito con sentenza passata in giudicato prima della decisione sul ricorso.

  • art. 42 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per proporre regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza di sospensione.

  • art. 47 c.p.c.

    La resistente ha depositato scrittura difensiva nel procedimento di regolamento.

  • art. 380 ter c.p.c.

    Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte nel procedimento camerale.

  • art. 34 c.p.c.

    Il ricorrente lo richiama per contestare la pretesa pregiudizialità e l'omessa decisione incidenter tantum.

  • art. 1, commi 48 e ss., legge 92 del 2012

    Indica il rito speciale di impugnazione del licenziamento, nel quale il ricorrente sosteneva l'incompatibilità della sospensione necessaria.

  • art. 18, commi 1 e 2, legge 92 del 2012

    Base della domanda principale di reintegrazione e risarcimento proposta dal lavoratore.

  • art. 18, comma 4, legge 92 del 2012

    Richiamato in via subordinata dal lavoratore come possibile regime di tutela.

  • art. 18, commi 5 e 7, legge 92 del 2012

    Ulteriore tutela subordinata invocata dal lavoratore.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi di incompatibilità della sospensione con il diritto di difesa e l'accesso alla tutela giurisdizionale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di celerità e ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione perché la declaratoria di inammissibilità è dovuta a sopravvenuta carenza di interesse e non a rigetto o inammissibilità originaria.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma di introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, la cui applicazione viene esclusa nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando il processo pregiudicante viene definito con sentenza passata in giudicato prima della decisione sul regolamento contro la sospensione ex art. 295 c.p.c., il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l'interesse ad agire deve persistere fino alla decisione.
  • L'assenza attuale di interesse processuale preclude l'esame nel merito delle censure contro la sospensione per pregiudizialità.
  • La sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse non integra l'ipotesi di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, riservata al rigetto o all'inammissibilità originaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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