Sentenza del 23/01/2019 n. 1753 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di IRPEG e ILOR ritenute versate in eccedenza, sostenendo che gli interessi maturati su crediti d'imposta insoluti non dovessero concorrere alla formazione del reddito imponibile, in quanto accessori di natura compensativa e risarcitoria. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, con il primo motivo, che la Commissione tributaria centrale non avesse esaminato la questione dell'applicabilità retroattiva dell'art. 56, comma 3, del T.U.I.R., che prevedeva la tassabilità di tutti gli interessi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di tale disposizione e dell'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo omessa la pronuncia sulla questione dell'applicabilità retroattiva del nuovo regime di tassazione degli interessi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria centrale è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, affinché esamini la concreta applicabilità della normativa sopravvenuta al caso specifico e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente se gli interessi fossero tassabili né se il rimborso fosse dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Disciplina l'istanza di rimborso delle somme versate in eccedenza, sulla base della quale la società aveva richiesto la restituzione delle imposte.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22, comma 3
Nel previgente processo tributario imponeva che l'atto di appello contenesse tutti i motivi dedotti, delimitando il tema del giudizio anche nelle fasi successive.
Codice di procedura civile, art. 112
Vieta al giudice di omettere la pronuncia sulle domande e questioni ritualmente sottoposte alla sua decisione. La mancata valutazione della questione sulla retroattività ha determinato il vizio della sentenza.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56, comma 3, T.U.I.R.
Prevedeva, secondo la prospettazione dell'Ufficio, la tassabilità di tutti i tipi di interesse. La Cassazione ha ritenuto necessario verificare se tale disciplina fosse applicabile retroattivamente al periodo d'imposta controverso.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36
Disposizione invocata dall'Agenzia delle Entrate quale fondamento dell'applicazione retroattiva dell'art. 56, comma 3, del T.U.I.R. La sua concreta applicabilità doveva essere esaminata dal giudice del rinvio.
D.P.R. 11 luglio 1973, n. 597, artt. 41 e 44
Norme richiamate dai giudici di merito per qualificare gli interessi sui crediti d'imposta come accessori del credito principale e, sulla base della disciplina allora ritenuta applicabile, escluderli dalla tassazione.
Codice di procedura civile, art. 345
Richiamato per evidenziare il regime delle eccezioni nuove nel giudizio di appello secondo la disciplina processuale previgente.
Massime di principio
- Quando una sentenza omette di esaminare una questione decisiva ritualmente dedotta dalla parte, può configurarsi un vizio di omessa pronuncia e la decisione può essere cassata con rinvio.
- Nel processo tributario disciplinato dalla normativa previgente, i motivi di appello dovevano essere indicati tempestivamente e in modo completo; il tema della decisione veniva così definitivamente delimitato per i successivi gradi di giudizio.
- La qualificazione di una questione come mera difesa non può essere valutata astrattamente: occorre considerare il regime processuale applicabile e verificare se la questione introduca, in concreto, un nuovo tema di decisione.
- Quando una normativa sopravvenuta incide sulla tassazione di un componente reddituale, il giudice deve verificare espressamente sia il contenuto innovativo della norma sia l'eventuale disciplina transitoria o retroattiva.
- Una pronuncia di cassazione con rinvio che accoglie un vizio processuale non decide necessariamente il merito della pretesa fiscale: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione indicata dalla Cassazione e adottare una nuova decisione.
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