Cassazione Civile, Ordinanza n. 28274/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce dalla fornitura delle piastrelle destinate al rivestimento di due bagni nell'ambito della ristrutturazione dell'abitazione del committente. La società fornitrice chiese il pagamento del residuo corrispettivo; il committente, costituitosi, propose domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni assumendo che la fornitura fosse stata eseguita in modo errato: sarebbe stata inviata inizialmente la merce destinata al bagno più piccolo anziché a quello più grande, e la successiva integrazione della fornitura sarebbe stata, per di più, difettosa. A suo dire ciò aveva causato un prolungato blocco dei lavori e un disagio abitativo per lui e la sua famiglia. In primo grado il Tribunale accolse la riconvenzionale, compensando il credito risarcitorio con il residuo prezzo e riconoscendo anche un danno non patrimoniale. La Corte d'appello ritenne invece che la domanda fosse stata impostata come ipotesi di aliud pro alio e che il primo giudice avesse pronunciato ultrapetizione qualificando la vicenda come garanzia per vizi ex art. 1494 c.c., nonché riconoscendo un danno da disagio abitativo non domandato. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale impostazione deducendo violazione degli artt. 112 c.p.c., 1453, 1494 e 1497 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto riqualificare d'ufficio la domanda come azione per vizi della cosa venduta e che la contestazione sui vizi era comunque entrata nel contraddittorio, anche per effetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. sollevata dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondate le censure sul punto decisivo della qualificazione giuridica della domanda. Ha affermato che il giudice, investito di una domanda relativa a difetti della cosa venduta, deve qualificare d'ufficio la pretesa distinguendo tra vendita di bene viziato/mancanza di qualità e consegna di aliud pro alio, e che anche la seconda fattispecie può essere posta a fondamento di una domanda meramente risarcitoria, senza necessità di formulare domanda di risoluzione. Poiché nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso la riqualificazione e aveva fondato la decisione su una pretesa ultrapetizione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini il merito della domanda risarcitoria alla luce della disciplina dei vizi della cosa venduta. Conseguentemente è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della società, ritenuto assorbito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
Il divieto di ultrapetizione non impedisce al giudice di riqualificare giuridicamente i fatti allegati; il problema non è il petitum in senso sostanziale, ma la corretta qualificazione della domanda sulla base del materiale di causa.
La consegna di aliud pro alio consente l'azione contrattuale di risoluzione o inadempimento e il risarcimento del danno, senza che la tutela risarcitoria presupponga necessariamente la previa domanda di risoluzione.
La domanda va riesaminata alla luce della disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta, distinguendo tra vizi/mancanza di qualità e consegna di bene completamente diverso da quello pattuito.
Il risarcimento per vizi della cosa venduta è compatibile con la riqualificazione della domanda quando il fatto storico allegato integra un vizio o una mancanza di qualità del bene.
I termini di decadenza e prescrizione previsti per i vizi della cosa venduta operano solo se la fattispecie concreta è effettivamente sussumibile in tale disciplina; non rilevano, invece, per l'aliud pro alio.
Richiamato dalla parte resistente per attribuire al posatore una condotta diligente nella corretta applicazione delle piastrelle; il testo non ne fa oggetto di autonoma statuizione decisoria.
Indicato come base del deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
Richiamato per il controricorso nel giudizio di cassazione.
Invocato nel secondo motivo per denunciare un vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato per l'applicazione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice deve qualificare d'ufficio la domanda in base ai fatti allegati e provati, distinguendo tra bene viziato/mancanza di qualità e consegna di aliud pro alio.
- La consegna di aliud pro alio integra un inadempimento contrattuale che legittima l'azione di risoluzione o di adempimento e il risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., senza soggezione ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.
- Il risarcimento del danno può essere richiesto anche autonomamente rispetto alla domanda di risoluzione quando la fattispecie concreta è qualificabile come aliud pro alio.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice riqualifica giuridicamente la domanda entro il perimetro dei fatti allegati e del contraddittorio, ma solo quando attribuisce un bene della vita o un titolo del tutto estranei alla domanda proposta.
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