Cassazione Civile, Ordinanza n. 31811/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva confermato il diniego. Il richiedente proponeva quindi ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale, ma la Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché la procura speciale per il giudizio di cassazione era stata rilasciata su foglio separato il 2.4.2021 senza la necessaria certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito imposto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sulla specialità della procura nei giudizi in materia di protezione internazionale e rileva che la questione di legittimità costituzionale della norma, rimessa da altra sezione, era stata già respinta dalla Corte costituzionale. L'Amministrazione si era solo costituita con memoria, senza controricorso rituale, sicché non vi è stata pronuncia sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di una valida procura speciale, mancante della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata rituale costituzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, distinta dalla regola speciale prevista per i ricorsi in materia di protezione internazionale.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata dalla norma speciale del d.lgs. 25/2008.
Le ragioni di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio senza necessità di previa rimessione alle parti, poiché rientrano tra le questioni che la parte diligente deve considerare.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità.
art. 3 Cost.
Richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale sollevata e poi respinta.
art. 10 Cost.
Richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale sollevata e poi respinta.
art. 24 Cost.
Richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale sollevata e poi respinta.
art. 111 Cost.
Richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale sollevata e poi respinta.
art. 117 Cost.
Richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale sollevata e poi respinta.
direttiva 2013/32/UE
Richiamata nel contesto della questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale sulla procura speciale.
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel contesto della questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale sulla procura speciale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale sulla procura speciale.
artt. 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel contesto della questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale sulla procura speciale.
artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel contesto della questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale sulla procura speciale.
art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008
Citato nel passo delle Sezioni Unite riportato nella motivazione, quale formulazione normativa su cui si fonda il requisito della procura speciale successiva alla comunicazione del decreto.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e la relativa data deve essere certificata dal difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità derivante da vizi processuali evidenti, come il difetto della procura speciale, può e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte anche senza previo contraddittorio specifico sul punto.
- La disciplina speciale dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 deroga alle regole ordinarie sulla procura speciale di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., imponendo un requisito formale ulteriore e autonomo.
- Quando l'Amministrazione intimata non si costituisce ritualmente con controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, trovano applicazione i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.
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