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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17453/2021 del 17/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Generali impugnava la sentenza di merito lamentando, in sintesi: (i) omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda di ripetizione avanzata anche nei confronti di Ferrovienord (violazione art. 112 c.p.c.); (ii) errata qualificazione giuridica della pretesa, sostenendo che nei confronti di Cogel operava la surrogazione del garante (art. 1949 c.c.) mentre nei confronti di Ferrovienord doveva essere riconosciuto il diritto di ripetizione delle somme pagate a titolo di garanzia. Cogel, con ricorso incidentale, censurava la quantificazione e la misura degli interessi, invocando la normativa speciale sugli interessi (D.M. 145/2000, d.lgs. 231/2002 ecc.). Ferrovienord, con ricorso incidentale, contestava la legittimazione di Generali a intervenire (tardività della produzione dell'atto notarile di cessione/ambito del ramo d'azienda) e, nel secondo motivo, deduceva l'erronea determinazione del danno risarcibile per il maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante in conseguenza della risoluzione del contratto (richiamando artt. 1218, 1223, 1453 c.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di Generali e il ricorso incidentale di Cogel ma ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale di Ferrovienord relativo alla misura del danno. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa al rapporto tra Ferrovienord e Cogel e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione affinché determini il danno conformemente al principio di diritto affermato. Ha compensato le spese fra Generali e Cogel; ha condannato Generali al pagamento delle spese di cassazione in favore di Ferrovienord (liquidate in Euro 11.200,00 oltre oneri) e ha altresì disposto gli effetti relativi al contributo unificato per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato da Generali per censurare la mancata pronuncia su una domanda: la Corte ha ritenuto che il petitum di Generali fosse circoscritto e che la Corte territoriale abbia pronunciato correttamente sulla domanda formulata; quindi non sussiste omissione di pronuncia.

  • art. 1949 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla surrogazione del garante: la Corte ha distinto il titolo della pretesa (surrogazione verso Cogel) dal diverso titolo delle somme reclamate nei confronti di Ferrovienord (ripetizione), sottolineando che il titolo giuridico della pretesa determina l'oggetto della domanda e non può essere sostituito da compensazioni di fatto non dedotte in tempo utile.

  • artt. 1218, 1223, 1453 cod. civ.

    Invocati da Ferrovienord per la determinazione del danno: la Corte accolse il motivo sottolineando il principio che, in caso di risoluzione del contratto, il danno risarcibile per il committente è la differenza tra l'onere sostenuto per procurarsi il nuovo appalto e la minore somma che avrebbe dovuto pagare al contraente inadempiente; principio applicabile anche quando il contratto si risolve prima dell'esecuzione.

  • D.M. 145/2000, d.P.R. 554/1999, d.lgs. 231/2002, d.lgs. 192/2012

    Richiamati da Cogel in riferimento agli interessi contrattuali/legali: la Corte ha ritenuto che la statuizione sugli interessi resa in primo grado, non impugnata sul punto da Cogel in appello, fosse divenuta definitiva (giudicato interno) e pertanto non fosse revisibile in cassazione nella parte non censurata.

  • art. 183 e art. 268 cod. proc. civ.

    Richiamati in ordine alla ammissibilità dell'intervento volontario tardivo: la Corte ha confermato che il terzo intervenuto accetta il processo nello stato in cui si trova e può proporre domande, ma le preclusioni riguardano l'istruttoria; la documentazione formata successivamente ai termini può essere comunque prodotta se non tempestivamente contestata.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. n.137/2020 (conv. L. n.176/2020)

    Richiamato proceduralmente: la trattazione è stata disposta in camera di consiglio ai sensi della disciplina emergenziale citata (trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale).

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha fatto luogo agli adempimenti relativi al contributo per i ricorsi proposti dopo la data normativa prevista.

Massime di principio

  • Intervento volontario tardivo: il terzo intervenuto accetta lo stato del processo; può proporre domande e produrre documenti formatisi successivamente ai termini istruttori, ma le parti avverse possono eccepire la tardività. Le preclusioni colpiscono principalmente l'istruzione della prova.
  • Qualificazione del titolo giuridico: non è possibile ottenere da giudice una pronuncia basata su una compensazione di crediti/debiti che non corrisponde al titolo giuridico dedotto nel petitum; la domanda deve essere formulata e motivata nei termini processuali utili.
  • Surrogazione vs ripetizione: la surrogazione (art. 1949 c.c.) e il diritto di ripetizione hanno basi giuridiche differenti; la scelta della azione (surrogazione del garante o ripetizione verso il debitore) incide sull'oggetto della domanda e non si può confondere l'una con l'altra mediante semplici azioni di compensazione.
  • Determinazione del danno dopo risoluzione: in caso di risoluzione del contratto (anche prima dell'esecuzione) il risarcimento richiesto dal committente per procurarsi la stessa utilità si limita alla differenza tra il maggior corrispettivo effettivamente pagato per il nuovo appalto e la somma che avrebbe dovuto pagare al contraente inadempiente (non all'intero costo del nuovo appalto).
  • Accessori e giudicato interno: i capi della sentenza non impugnati (es. interessi) possono rimanere irrevocabili per giudicato interno; il giudice d'appello non può modificarli se non è strettamente necessario per coerenza con la decisione sulla questione principale e solo entro limiti interpretativi molto rigorosi.
  • Impugnazioni e reformatio in peius: l'impugnazione non può essere utilizzata per peggiorare la posizione di chi impugna oltre i limiti consentiti; le modifiche ai capi non impugnati richiedono una rigorosa motivazione e non devono trasformare l'impugnazione in uno strumento di peggioramento automatico.

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