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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35830/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 novembre 2025 pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva applicato all’imputato la pena concordata di cinque anni di reclusione e 40.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, oltre alle pene accessorie, alle spese processuali e alle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 c.p., per asserita insufficienza della motivazione sulla scelta del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è impugnabile soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma; il difetto di motivazione sulla commisurazione della pena dedotto dal ricorrente non rientra tra essi. L’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Con sentenza emessa in data 11 novembre 2025 il Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Younes Kassimi la pena concordata dalle parti di cinque anni di reclusione e 40.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oltre alle pene accessorie, condannandolo altresì al pagamento delle spese del procedimento e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

    La norma è richiamata quale base della sentenza di applicazione della pena concordata impugnata.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Con sentenza emessa in data 11 novembre 2025 il Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Younes Kassimi la pena concordata dalle parti di cinque anni di reclusione e 40.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oltre alle pene accessorie, condannandolo altresì al pagamento delle spese del procedimento e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

    La disposizione individua il reato per il quale era stata applicata la pena concordata; la Corte non tratta nel merito la configurabilità del reato.

  • art. 133 c.p.

    Il dedotto difetto motivazionale, non traducendosi nella prospettazione di uno dei vizi appena indicati, è dunque estraneo al novero delle censure consentite e ciò determina l’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La censura motivazionale formulata con riferimento ai criteri di commisurazione della pena non consente di impugnare la sentenza di patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che consente l’impugnazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».

    Il ricorso è inammissibile quando propone, contro una sentenza di patteggiamento, censure non comprese nei motivi di impugnazione consentiti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che consente l’impugnazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile soltanto per i vizi tassativamente elencati: volontà dell’imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il dedotto difetto motivazionale, non traducendosi nella prospettazione di uno dei vizi appena indicati, è dunque estraneo al novero delle censure consentite e ciò determina l’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura quando la censura è estranea ai motivi consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa che abbiano determinato l’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi relativi alla volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Una censura di difetto motivazionale sulla scelta o commisurazione della pena non è ammissibile contro una sentenza di patteggiamento se non è riconducibile a uno dei vizi tassativi stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento propone motivi estranei al catalogo tassativo, l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura; ne conseguono le spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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