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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35795/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 22 ottobre 2025 della Corte di appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado revocando la condanna accessoria al rilascio dell’immobile e confermando nel resto la condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica e invasione di edificio, in continuazione. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sollecitando una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito. Con il terzo motivo ha contestato il riconoscimento della recidiva, lamentando che fosse fondato soltanto sulla sua biografia criminale. Con il quarto ha dedotto carenza di motivazione sull’individuazione del reato più grave e sulla conseguente determinazione della pena, fissata in conformità a quella di primo grado. La Corte ha rilevato che tale ultima censura non era stata proposta in appello, dove era stata chiesta soltanto la rideterminazione della pena nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché di fatto, generici e reiterativi di censure già disattese in appello con motivazione completa, e perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudice di merito aveva valutato, oltre alla biografia criminale, la natura omogenea dei precedenti reati, tutti contro il patrimonio, commessi dal 1989 al 2016, e l’assenza di indici di resipiscenza, secondo i parametri indicati dall’art. 133 c.p. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e non proposto nel precedente grado; inoltre, non era stata dedotta né rilevata una pena illegale ab origine, non configurabile per il solo fatto che una sanzione complessivamente legittima sia stata determinata attraverso un percorso argomentativo viziato. La condanna è rimasta ferma, salva la già disposta revoca della statuizione accessoria sul rilascio dell’immobile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma richiede l'esame concreto,sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e la verifica di quanto la precedente condotta criminosa abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato in esame

    Ai fini della recidiva non basta richiamare la gravità dei fatti o la loro collocazione temporale: occorre valutare concretamente, alla luce dei parametri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo reato e i precedenti e l’incidenza criminogena della condotta pregressa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente.
  • La censura che ripropone in modo generico motivi già disattesi in appello, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La recidiva non può essere fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti precedenti o sull’arco temporale in cui sono stati commessi: il giudice deve compiere una valutazione concreta del rapporto tra il reato in esame e le precedenti condanne e dell’influenza criminogena della condotta pregressa, considerando i parametri dell’art. 133 c.p.
  • È inammissibile in cassazione una censura relativa alla determinazione della pena che non sia stata proposta nel grado precedente, quando in appello sia stata avanzata soltanto una richiesta di riduzione della pena al minimo edittale.
  • La pena complessivamente legittima non diviene illegale ab origine per il solo fatto che il percorso argomentativo seguito per determinarla sia viziato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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