Cassazione Penale, Ordinanza n. 35794/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 13 marzo 2026 della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con i primi tre motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma le censure riproponevano genericamente quelle già formulate in appello, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; inoltre, sollecitavano una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti. Con il quarto motivo ha contestato il giudizio di comparazione tra le circostanze. La Corte ha rilevato che tale censura era nuova in cassazione: dall’atto di appello risultava soltanto la richiesta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado con giudizio di equivalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti genericamente formulati, reiterativi delle censure d’appello e privi di una critica effettiva alla motivazione della sentenza; la richiesta di sostituire la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito con una diversa valutazione è estranea ai limiti del sindacato di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non essendo stata contestata in appello la comparazione delle circostanze: l’appello aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, già concesse in primo grado in equivalenza. La condanna per furto aggravato resta quindi ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone genericamente censure già svolte in appello senza confrontarsi con le ragioni specifiche della sentenza impugnata e senza formulare una critica argomentata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove; il sindacato sulla motivazione riguarda la presenza e la logicità dell’apparato argomentativo, non la sua preferibilità rispetto a ricostruzioni alternative.
- È inammissibile per novità la censura proposta per la prima volta in cassazione su una questione non devoluta al giudice d’appello.
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