Cassazione Penale, Ordinanza n. 35786/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione del 29 maggio 2025, che aveva rigettato il ricorso ordinario contro la condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Catanzaro per associazione mafiosa e concorso nel delitto di intestazione fittizia. Con un unico motivo ha denunciato un errore di fatto: la sentenza avrebbe ritenuto che l’imputato fosse presente al summit del 24 luglio 2012 e che vi si fosse trattato il conferimento del cippato nella biomassa, anziché dei cipressi; avrebbe inoltre attribuito al collaboratore di giustizia l’indicazione dell’imputato quale associato e non avrebbe valutato la sua asserita condotta di opposizione e disubbidienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché manifestamente infondato. Il motivo non individuava con la necessaria puntualità errori percettivi decisivi della precedente decisione di legittimità e, invece, proponeva censure di fatto e valutazioni di merito, estranee al rimedio dell’art. 625-bis c.p.p. La Corte ha precisato che l’errore di fatto rilevante deve consistere in una svista percettiva sugli atti interni al giudizio di cassazione, essere decisivo e non risolversi in un errore valutativo o di giudizio. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto — e sono, quindi, inemendabili — gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»
Il ricorso straordinario è limitato alla svista o all’equivoco percettivo sul contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità; non consente di correggere errori valutativi o di giudizio.
«in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato»
L’errore percettivo è rilevante soltanto se decisivo, ossia se ha determinato una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto contro una decisione della Corte di cassazione è esperibile soltanto per una svista o un equivoco percettivo sul contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità; restano esclusi gli errori di valutazione e di giudizio.
- L’errore percettivo dedotto con il ricorso straordinario deve essere individuato puntualmente e deve essere decisivo, nel senso che, senza di esso, sarebbe stata pronunciata una decisione diversa.
- Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per riproporre censure in fatto o sollecitare una nuova valutazione del merito della regiudicanda; il controllo di legittimità sul travisamento della prova costituisce l’eccezione indicata dalla decisione.
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