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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35791/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 16 febbraio 2026 della Corte d’appello di Genova, che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per furto in abitazione, disapplicando la recidiva, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del giardino recintato dell’abitazione della persona offesa come pertinenza della privata dimora. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; la Corte ha rilevato che tale attenuante era già stata concessa in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: riproponeva quello già formulato in appello, senza confrontarsi realmente con la motivazione approfondita della Corte territoriale, che aveva applicato i principi sulla nozione di privata dimora e sulla natura pertinenziale del giardino recintato asservito all’abitazione. Il secondo motivo è stato respinto sul rilievo che l’attenuante richiesta era già stata riconosciuta dalla Corte d’appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    ha disapplicato la recidiva, concesso le attenuanti generiche e ridotto la pena per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

    La norma identifica il reato per il quale è intervenuta la condanna parzialmente riformata in appello; la decisione di cassazione non riesamina nel merito la responsabilità, dichiarando inammissibile il ricorso.

  • art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

    l'attenuante di cui si chiede l'applicazione, risulta essere stata già concessa dalla Corte distrettuale

    La censura relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante non può essere accolta poiché la Corte d’appello l’aveva già concessa.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a reiterare una censura già proposta in appello senza confrontarsi concretamente con la motivazione articolata con cui il giudice distrettuale l’ha respinta.
  • Non è fondata la censura che denunci il mancato riconoscimento di un’attenuante quando dalla sentenza impugnata risulta che essa è già stata concessa.
  • Un giardino recintato asservito all’abitazione può assumere natura pertinenziale rispetto alla privata dimora, secondo i principi richiamati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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