Cassazione Civile, Ordinanza n. 08061/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento con cui era stata disposta la sospensione provvisoria della patente di guida per dodici mesi, ai sensi degli artt. 223 e 186, comma 9, c.d.s., a seguito di un sinistro stradale provocato da un conducente trovato alla guida con tasso alcolemico pari a 2,19 g/l. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione avverso il provvedimento amministrativo, ma aveva poi ordinato la restituzione della patente perché erano venute meno le esigenze cautelari. In appello il tribunale aveva dichiarato il gravame inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, osservando in via subordinata che comunque il ricorso era infondato: l’illecito non era stato contestato immediatamente per lo stato di forte alterazione del conducente; il termine di 90 giorni per la notificazione del verbale non sarebbe applicabile quando il fatto costituisce reato; le doglianze sulle metodiche di accertamento del tasso alcolemico sarebbero estranee al perimetro del giudizio, limitato ai presupposti della sospensione cautelare. Con il ricorso per cassazione il conducente ha dedotto tre motivi: (1) contraddittorietà della motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il tribunale avrebbe errato nel qualificare la vicenda e nel ricondurre la misura ad esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso; (2) violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s. e nullità per omessa pronuncia, perché il tribunale avrebbe escluso l’applicabilità del termine di notifica del verbale anche ai profili amministrativi della violazione e alla sospensione della patente; (3) illegittimità dell’accertamento del tasso alcolemico per violazione delle norme applicabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, l’inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la patente era stata restituita e la pretesa risultava già soddisfatta; dall’altro, la reiezione nel merito delle censure. I motivi di ricorso non si confrontavano però con la prima ratio, perché il ricorrente non aveva dimostrato di avere un concreto interesse all’appello nonostante la restituzione del titolo di guida. Per questo la decisione di merito non poteva essere demolita, restando consolidata la statuizione autonoma e non censurata. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell’intimata.
Norme richiamate
Richiamato come base del provvedimento di sospensione provvisoria della patente in conseguenza della condotta di guida in stato di ebbrezza.
Richiamato quale norma che consente la sospensione provvisoria della patente nei casi di guida in stato di ebbrezza accertata.
Invocato dal ricorrente in relazione ai termini e alle modalità di contestazione dell’illecito.
Invocato dal ricorrente per sostenere la tardività della notificazione del verbale oltre il termine di novanta giorni.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della dedotta omessa pronuncia del giudice d’appello.
Usato come fondamento formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurare tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, perché l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la cassazione della sentenza.
- L’interesse ad impugnare deve sussistere concretamente al momento del gravame e deve essere valutato in relazione all’utilità pratica conseguibile: se la pretesa è già stata soddisfatta da un provvedimento sopravvenuto, la parte può risultare priva di interesse all’appello o al ricorso.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione decisiva della sentenza impugnata; non è sufficiente contestare solo le argomentazioni subordinate o di merito se permane autonoma una statuizione preliminare e assorbente non attaccata.
- In tema di impugnazioni, il vizio di omessa pronuncia o di violazione di legge non può essere utilmente dedotto ove la decisione sia comunque sorretta da una ratio autonoma non censurata, poiché l’eliminazione delle sole argomentazioni accessorie non incide sul dispositivo.
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