Cassazione Civile, Ordinanza n. 13537/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Gli eredi di un investitore hanno agito contro la banca chiedendo la declaratoria di nullità, l’annullamento o la risoluzione per inadempimento di due contratti di acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina, con conseguente risarcimento dei danni. In primo grado e in appello le domande sono state respinte. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione della normativa in tema di obblighi informativi dell’intermediario e del regolamento Consob, sostenendo che gli ordini di acquisto non recavano alcuna informativa specifica sulla rischiosità del prodotto, sulla propensione al rischio del cliente e sull’adeguatezza dell’operazione, con formazione di giudicato interno su tale profilo; 2) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento, assumendo che l’inadempimento informativo, una volta accertato, fosse di per sé grave; 3) motivazione apparente, perché il dovere informativo dell’intermediario non sarebbe stato condizionato dalla propensione al rischio dell’investitore; 4) violazione delle norme su onere della prova, responsabilità contrattuale e risarcimento, contestando l’affermazione secondo cui spettava all’investitore provare che, ove correttamente informato, non avrebbe acquistato i titoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il ricorrente che lamenta la violazione degli obblighi informativi deve allegare specificamente quali informazioni l’intermediario avrebbe omesso di fornire; ha inoltre escluso che vi fosse un giudicato interno sul punto della mancanza di informativa scritta, perché il giudicato opera sulla statuizione minima fatto-norma-effetto e, comunque, la prova scritta dell’informativa non è richiesta da alcuna norma. Ha poi condiviso l’accertamento di merito secondo cui, al momento dell’acquisto, la banca non disponeva di notizie ulteriori rispetto a quelle di pubblico dominio e non poteva prevedere il default argentino verificatosi solo successivamente, trattandosi di apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. Poiché il rigetto del primo motivo ha travolto gli altri tre, la Corte li ha dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendo diretti contro una ratio decidendi subordinata, basata sull’ipotesi non dimostrata dell’inadempimento informativo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998
Richiamato come fonte degli obblighi di corretta informazione e diligenza dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento.
Richiamato in relazione alla disciplina degli obblighi dell’intermediario e al riparto probatorio nelle controversie sugli investimenti.
art. 26, lett. e) e f), regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato quale parametro regolamentare degli obblighi informativi e di adeguatezza dell’operazione.
art. 28, comma 2, regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato in tema di informazione e valutazione dell’operazione di investimento.
art. 29 regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato in tema di operazioni non adeguate e obblighi dell’intermediario.
Richiamato per la domanda di risoluzione per inadempimento.
Richiamato per la necessaria non scarsa importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione.
Richiamato per contestare l’affermazione sulla prova che, se informato, l’investitore non avrebbe acquistato.
Richiamato in tema di responsabilità contrattuale dell’intermediario per inadempimento.
Richiamato in tema di nesso causale e danno risarcibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il presupposto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a servizi di investimento, chi deduce la violazione degli obblighi informativi dell’intermediario deve allegare in modo specifico quali informazioni mancanti avrebbero dovuto essergli fornite; non basta una contestazione generica della mancata informativa.
- Il giudicato interno non si forma sul mero fatto storico, ma sulla statuizione minima che compone la sequenza fatto-norma-effetto, suscettibile di autonoma decisione.
- L’assenza di documentazione scritta dell’informativa non equivale, di per sé, a prova dell’inadempimento dell’intermediario, quando la legge o la regolamentazione non prescrivono la forma scritta come mezzo necessario di prova.
- L’accertamento circa la disponibilità, da parte dell’intermediario, di informazioni ulteriori rispetto a quelle di pubblico dominio al momento dell’operazione è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e concorrenti, il rigetto delle censure dirette contro una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, i motivi rivolti contro le altre rationes, se queste restano idonee da sole a sorreggere la decisione.
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