Cassazione Penale, Sentenza n. 30685/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia chiedendo annullamento per carenze di motivazione e violazioni di legge. Le censure principali riguardano: omissione dell'accertamento incidentale della sussistenza materiale e soggettiva del reato presupposto e dell'interesse/vantaggio per l'ente (ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 231/2001); errata applicazione delle norme del d.lgs. n. 231/2001 (artt. 5, 6, 7, 8, 12) in presenza di prescrizione del reato; mancata considerazione dell'assenza di colpa o di errore umano dell'autore del reato presupposto (Scassini Giorgio); vizi relativi alla qualificazione dell'art. 74 d.lgs. 152/2006; nullità e criticità nelle operazioni di campionamento e nell'attendibilità delle analisi, con contestazione del diniego di rinnovazione dell'istruttoria; e presunta reformatio in peius nella determinazione della sanzione amministrativa e mancata corretta applicazione delle cause di riduzione previste dall'art. 12 del d.lgs. 231.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi (omesso accertamento incidentale della responsabilità dell'ente in presenza di prescrizione del reato presupposto e mancata valutazione dell'interesse/vantaggio), ritenendoli fondati. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia equivocato limitandosi a constatare la prescrizione e l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 c.p.p., omettendo l'accertamento incidentale richiesto dall'art. 8 d.lgs. 231/2001. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Norma penale ambientale contestata quale reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.
Impone che, anche se il reato presupposto è estinto per prescrizione, il giudice proceda all'accertamento autonomo della responsabilità dell'ente; tale accertamento richiede comunque una verifica incidentale della sussistenza del fatto di reato.
art. 5, art. 6, art. 7, art. 12 d.lgs. n. 231/2001
Art. 5 e 6 richiamano i presupposti e i principi della responsabilità dell'ente; art. 7 regola la responsabilità per fatti dei vertici; art. 12 disciplina le sanzioni amministrative e le cause di riduzione/attenuazione della sanzione.
Prevede la pronuncia di proscioglimento per non manifesta insussistenza dei fatti; la Corte di cassazione ha osservato che la mera affermazione di insussistenza ai fini di tale pronuncia non esonera il giudice dall'accertamento incidentale richiesto per l'ente.
art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata per qualificare i vizi dedotti (violazione di legge, omessa motivazione, motivi di merito).
art. 220 cod. proc. pen. e art. 223 disp. att. cod. proc. pen.
Riguardano le regole sulla prova e le nullità delle operazioni istruttorie; le censure avevano ad oggetto la validità dei campionamenti e delle analisi.
art. 74 comma 1 lett. ff) d.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 2 d.lgs. 4/2008
Norma tecnica/penale richiamata fra le disposizioni relative alle condotte contestate; il ricorso ne contesta la corretta applicazione/interpretazione.
Massime di principio
- Quando il reato presupposto si estingue per prescrizione, il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità amministrativa dell'ente deve comunque effettuare un accertamento incidentale della sussistenza del reato (art. 8 d.lgs. 231/2001): la prescrizione non esclude l'accertamento utile a rilevare interesse o vantaggio dell'ente.
- La semplice constatazione dell'insussistenza dei fatti ai fini di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è sufficiente a sostituire la motivazione necessaria per la responsabilità dell'ente; occorre una valutazione autonoma e motivata dell'interesse/vantaggio conseguito dall'ente.
- L'onere di motivazione del giudice in materia di responsabilità degli enti è stringente: deve esplicitare le ragioni sull'esistenza del fatto, sull'elemento soggettivo e sul nesso di interesse/vantaggio, anche in presenza di dichiarazione di prescrizione.
- Contestazioni sulle modalità di acquisizione delle prove (campionamenti, analisi) impongono un esame motivato da parte del giudice; l'affidabilità delle analisi non può essere data per scontata se la difesa ha sollevato vizi procedurali o tecnici.
- Nelle impugnazioni relative alla quantificazione della sanzione amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001, il giudice non deve operare una riforma in peius rispetto alla posizione dell'appellante e deve applicare correttamente le cause di riduzione previste dalla norma.
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