Cassazione Civile, Ordinanza n. 19166/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice diretta a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le controparti e a ottenerne la condanna al pagamento di euro 179.725,00. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo non provata la subordinazione e, in generale, non emersi gli indici tipici del lavoro subordinato, valorizzando l'istruttoria espletata in primo grado. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) violazione dell'art. 230-bis c.c., degli artt. 2094 e 2697 c.c. e nullità della sentenza per asserita inversione dell'onere della prova e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (2) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, per la ritenuta gratuità della prestazione e per l'apprezzamento delle prove; (3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115, 112, 153, 210, 421 e 437 c.p.c. per omessa rinnovazione dell'istruttoria e mancata rimessione in termini; (4) violazione degli artt. 156, 221 e 356 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c. per l'omessa lettura del dispositivo in udienza e la conseguente lesione del diritto di difesa; (5) nullità del procedimento per incompetenza del GOT a decidere sulla querela di falso. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché formulati in modo promiscuo e, nella sostanza, diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, richiamando inoltre il limite del doppio conforme e la ristretta configurabilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha poi escluso anche l'accoglimento dei motivi quarto e quinto, affermando che nel rito del lavoro il verbale di udienza fa fede privilegiata fino a querela di falso, ma che la querela di falso non è proponibile contro i verbali d'udienza formati nel processo, non essendo documenti nella disponibilità dispositiva della parte. Ha quindi confermato la correttezza del diniego di ammissibilità della querela di falso e, in definitiva, ha rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili in cassazione le censure che miravano a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e a contestare l'accertamento di merito sulla mancanza di prova della subordinazione; ha inoltre escluso la proponibilità della querela di falso contro il verbale di udienza del processo, confermando la statuizione dei giudici di merito sull'inammissibilità della relativa domanda. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità in favore di entrambe le parti resistenti, oltre agli ulteriori oneri di legge; è stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'attività svolta non fosse gratuita e per escludere una diversa qualificazione del rapporto
richiamato per dedurre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
la Corte ribadisce che la violazione della norma è configurabile solo se l'onere della prova viene posto a carico di soggetto diverso da quello gravato secondo le regole legali; nel caso concreto la censura mirava in realtà a rivalutare il fatto
richiamato nei motivi, ma la Corte esclude che la doglianza possa risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio
la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali; non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove acquisite
non vi è nullità della sentenza, poiché la motivazione è stata ritenuta effettiva e non apparente, avendo il giudice esaminato gli elementi probatori acquisiti
i motivi che formalmente denunciano violazione di legge o vizio di motivazione sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano a una rivalutazione dei fatti
il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado sui medesimi fatti (doppia conforme)
art. 111 Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al cosiddetto minimo costituzionale
richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo relativo alla richiesta di rimessione in termini e rinnovazione istruttoria
richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro
la Corte ribadisce che il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi non è sindacabile come vizio di legittimità se la censura mira a riesaminare il merito
richiamato con riferimento alla fase di appello nel rito del lavoro e ai poteri istruttori del giudice
richiamato per dedurre nullità processuali connesse alla lettura del dispositivo
richiamato per sostenere la proponibilità della querela di falso
richiamato in relazione al regime istruttorio e alla querela di falso
richiamato per contestare la fede privilegiata del verbale di udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo, in caso di rigetto, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando la doglianza contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio o l'esito della valutazione probatoria.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con una critica alla maggiore o minore attendibilità delle prove, essendo deducibile solo se il giudice utilizzi prove non introdotte o attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa.
- Il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e, nelle ipotesi di doppia conforme, non è deducibile quando la sentenza d'appello confermi quella di primo grado sui medesimi fatti.
- La querela di falso civile non è proponibile contro i verbali d'udienza redatti nel processo, perché tali atti non sono nella disponibilità dispositiva della parte; eventuali falsità devono essere portate all'attenzione del giudice e, se del caso, segnalate all'autorità requirente.
- Nel rito del lavoro il verbale di udienza fa fede privilegiata fino a querela di falso per quanto in esso attestato, incluso l'avvenuto compimento della lettura del dispositivo.
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