Cassazione Civile, Ordinanza n. 31400/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con l'unico motivo ha denunciato la nullità del decreto per apparenza della motivazione, sostenendo che il Tribunale, nel negare la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007, avrebbe omesso di accertare il fondato timore di vendette o ritorsioni da parte dei familiari della ragazza con cui aveva avuto una relazione. Ha inoltre dedotto che il giudice di merito avrebbe escluso in modo immotivato la credibilità del suo racconto, senza indicare specificamente le lacune o contraddizioni e senza svolgere adeguati accertamenti sull'incapacità o sul rifiuto dello Stato di origine di offrire protezione contro tali minacce. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva invece motivato il giudizio di inattendibilità evidenziando vaghezza, genericità, stereotipia del racconto, lacune e contraddizioni su circostanze rilevanti, nonché la mancanza di allegazioni idonee a dimostrare l'inefficacia della protezione statale contro minacce provenienti da soggetti privati. Ha ritenuto che le censure investissero un apprezzamento di fatto non utilmente sindacabile in cassazione e che il ricorso difettasse di specificità, anche perché non riportava il contenuto delle dichiarazioni rese. La Corte ha inoltre osservato che il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa presuppone un'allegazione credibile e circostanziata, e non opera quando il racconto del richiedente sia inattendibile; in ogni caso, le doglianze sulle condizioni del Paese di origine risultavano generiche e non supportate da specifici elementi da sottoporre a istruzione ufficiosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha altresì preso atto dell'irrituale costituzione del Ministero dell'interno, avvenuta con atto destinato solo alla partecipazione alla discussione orale e non con controricorso tempestivo, e per tale ragione non ha provveduto sulle spese. Ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007
La protezione sussidiaria per il rischio di danno grave presuppone una allegazione e un accertamento adeguati circa la minaccia dedotta e l'eventuale incapacità o rifiuto dello Stato di origine di offrire protezione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto del giudice di merito è limitato all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se inesistente materialmente, meramente apparente, perplessa o gravemente contraddittoria.
art. 25, comma terzo, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa opera solo dopo un'allegazione adeguata e credibile da parte del richiedente e riguarda la verifica della situazione oggettiva del Paese di origine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di protezione internazionale, la censura di apparenza della motivazione non può risolversi in una mera riproposizione della propria versione dei fatti: occorre indicare in modo specifico il contenuto delle dichiarazioni e i punti effettivamente trascurati dal giudice di merito.
- La valutazione di attendibilità del racconto del richiedente costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione tipizzato o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- L'onere di allegazione incombe sul richiedente protezione internazionale: il dovere di cooperazione istruttoria del giudice non supplisce a un racconto vago, generico o contraddittorio.
- La cooperazione istruttoria officiosa riguarda la verifica delle condizioni oggettive del Paese di origine e non si estende a colmare lacune allegatorie sulle circostanze individuali, quando queste non siano state dedotte in modo circostanziato e credibile.
- Quando la minaccia provenga da soggetti privati, la protezione sussidiaria richiede anche l'allegazione e la verifica dell'inefficacia della tutela offerta dalle autorità statali.
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