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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10521/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti di un centro di riferimento oncologico avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per differenze retributive, sostenendo che l’ente avesse continuato a operare decurtazioni quotidiane di 30 minuti per pause non godute o godute in misura minore e a sottrarre i primi dieci minuti di lavoro, sulla base di un regolamento interno sull’orario di lavoro poi dichiarato illegittimo in un precedente giudizio passato in giudicato. La Corte d’appello, riformando il primo grado, aveva accolto l’opposizione del datore di lavoro, ritenendo che la pretesa fosse in sostanza volta a ottenere il pagamento di lavoro straordinario, non provato né autorizzato. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 2108 e 2126 c.c. e del d.lgs. n. 66/2003, per avere la Corte qualificato erroneamente la domanda come richiesta di straordinario; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per travisamento della prova, in particolare dei cartellini presenze letti insieme al regolamento interno illegittimo; 3) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, perché la domanda avrebbe riguardato il pagamento di lavoro effettivamente prestato e non retribuito, non lavoro straordinario; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe trascurato che il datore non aveva dato esecuzione alla precedente sentenza che aveva dichiarato illegittime le clausole regolamentari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché, a fronte della censura sulla qualificazione della domanda come lavoro straordinario, i ricorrenti non avevano indicato in modo specifico quali norme di diritto o di contrattazione collettiva fondassero la diversa pretesa al pagamento di un asserito "lavoro aggiuntivo" distinto dallo straordinario. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché il dedotto travisamento dei cartellini presenze non integrava una svista materiale sulla prova, ma una critica alla valutazione del contenuto probatorio, riservata al giudice di merito; la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui il travisamento della prova, quando non sia mera svista sul fatto probatorio, va fatto valere nei limiti e con gli strumenti previsti dall’ordinamento, e non come sindacato di merito in cassazione. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, osservando che non era denunciato un fatto materiale omesso, bensì una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il lavoro prestato oltre l’orario o in eccedenza dovesse essere retribuito; la Corte non entra nel merito della diversa qualificazione della pretesa perché dichiara inammissibili le censure.

  • art. 2126 c.c.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della retribuibilità dell’attività lavorativa effettivamente svolta; non viene applicato nel merito per l’inammissibilità dei motivi.

  • d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato dai ricorrenti in tema di orario di lavoro e disciplina delle pause; la Corte non ne esamina il contenuto per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per denunciare un travisamento del materiale probatorio; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito della prova, salvo i casi previsti dalla legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte afferma che la valutazione della concludenza dei cartellini presenza rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti delle prove legali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della motivazione per asserita apparenza; la Corte esclude il vizio perché la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e la qualificazione della domanda.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte, in relazione ai limiti del vizio di travisamento della prova e del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricostruire l’eccezione di giudicato sollevata dai lavoratori, che la Corte d’appello aveva ritenuto non operante nei confronti di chi non era parte del precedente giudizio.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato nel testo come fondamento del prudente apprezzamento del giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo prove legali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione di legge non può essere dedotto in modo meramente assertivo: è necessario indicare specificamente le norme asseritamente violate e spiegare in che cosa la decisione impugnata se ne sarebbe discostata, anche sul piano dell’interpretazione giurisprudenziale.
  • Quando la censura riguarda la qualificazione della domanda o del rapporto, il ricorrente deve individuare in modo chiaro il titolo giuridico invocato e le norme che lo sorreggono; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui integri una vera svista materiale sul fatto probatorio; se la doglianza mira invece a contestare la valutazione della rilevanza o concludenza della prova, si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
  • La valutazione del contenuto e della forza dimostrativa dei documenti rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo i casi di prove legali; non è configurabile un vizio di cassazione per il solo fatto che la parte prospetti una lettura alternativa del materiale istruttorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la doglianza investe soltanto una diversa valutazione di elementi istruttori già esaminati dalla sentenza impugnata.
  • Il giudicato esterno non opera automaticamente nei confronti di soggetti che non siano stati parte del giudizio precedente, dovendosi verificare la soggettiva riferibilità dell’efficacia vincolante della precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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