Cassazione Civile, Ordinanza n. 33867/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, concernente IRPEF, IVA e IRAP, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa disconoscendo costi portati in deduzione dal contribuente, ritenuti non inerenti e, per parte residua, relativi a operazioni inesistenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto, deducendo la correttezza e l'inerenza dei costi e producendo documentazione anche in sede di accertamento con adesione. Successivamente l'Ufficio aveva effettuato una rettifica parziale in autotutela, riducendo i costi indeducibili. La CTP aveva dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere e, per il residuo, aveva ritenuto corretta la ripresa a tassazione. La CTR, invece, aveva accolto l'appello del contribuente, affermando che un atto di accertamento privo originariamente di motivazione, oppure fondato su una motivazione diversa da quella poi integrata tramite autotutela, deve essere annullato senza che il giudice tributario possa entrare nel merito. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato un vizio motivazionale dell'avviso per non avere l'atto originario indicato il disconoscimento dei costi come relativi a operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la motivazione dell'atto impositivo deve essere completa e intelligibile sin dall'origine, così da consentire al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, e che eventuali lacune non possono essere colmate nel giudizio mediante motivazione postuma o integrazioni successive dell'Amministrazione. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso la possibilità di integrare in giudizio la motivazione dell'avviso, qualora esso risultasse originariamente carente o difforme rispetto alla successiva motivazione in autotutela. Ha inoltre osservato che le ulteriori censure dell'Agenzia tendevano in sostanza a rimettere in discussione il merito e la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; è stato anche precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge
l'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato sin dall'origine; la motivazione non può essere integrata postuma nel giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando soccombe un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- L'avviso di accertamento deve contenere ab origine una motivazione chiara, completa e intelligibile, idonea a consentire al contribuente l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
- La motivazione carente o diversa dell'atto impositivo non può essere sanata dall'Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio di impugnazione mediante integrazioni o motivazione postuma.
- Se il ricorso per cassazione mira solo a contrapporre una diversa lettura delle risultanze di merito, esso è inammissibilmente diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità.
- Quando soccombe un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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