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Ordinanza

Ordinanza n. 3932/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 25/10/2024 n. 5639

Giustizia amministrativa202504612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del TAR, quanto al pagamento di € 500,00 per spese processuali e alla restituzione di € 300,00 di contributo unificato, con interessi legali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza deducendo la mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania del 25 ottobre 2024, n. 5639, corretta con decreto collegiale del 24 marzo 2025, n. 2481. In particolare, lamentano il mancato pagamento delle spese processuali liquidate in € 500,00 e la mancata restituzione della somma di € 300,00 versata a titolo di contributo unificato, maggiorata degli interessi legali. Il giudizio rileva inoltre che nella sentenza da eseguire era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione; pertanto, le doglianze relative all’omessa esecuzione sono state riqualificate, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo avverso l’inerzia del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, riservando ogni valutazione sui profili di rito, di merito e sulle spese. Il Collegio ha ritenuto che, quando sia stato nominato un commissario ad acta, non sia configurabile una doglianza contro l’amministrazione per la mancata esecuzione, poiché il commissario subentra all’amministrazione nell’attività di ottemperanza. Gli atti o le omissioni del commissario sono invece contestabili davanti al giudice dell’ottemperanza mediante reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 5, c.p.a.; il ricorso è stato quindi interpretato come tale. Tuttavia, l’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, prevede la sospensione automatica, per il biennio decorrente dopo i venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, comprese le fasi incidentali concernenti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione. Il giudizio è stato pertanto sospeso ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    eventuali casi di mancata attuazione della sentenza da parte dell’amministrazione

    L’azione di ottemperanza presuppone un comportamento omissivo o elusivo imputabile all’amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell’esecuzione.

  • art. 21 c.p.a.

    nomina di un commissario ad acta

    La nomina del commissario ad acta sostituisce l’amministrazione nell’attività di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, commi 1, 5 e 6, c.p.a.

    le parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni

    Le omissioni o gli atti del commissario ad acta sono contestabili mediante reclamo davanti al giudice dell’ottemperanza, come fase interna al medesimo giudizio.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    ha innovato l’art. 5-sexies l. n. 89/2001, aggiungendo ... il comma 12-bis

    La disposizione ha introdotto la disciplina della sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni ... i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La norma introduce una causa automatica di sospensione dei giudizi di ottemperanza, estesa anche alle fasi incidentali relative all’omessa, incompleta o non corretta esecuzione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    eventuale disciplina della sospensione del processo

    Costituisce, unitamente all’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base processuale della sospensione disposta.

Massime di principio

  • Quando il giudicato deve essere eseguito da un commissario ad acta nominato in sostituzione dell’amministrazione, le contestazioni relative all’omessa, incompleta o non corretta esecuzione non possono essere proposte come autonome censure contro l’amministrazione, ma devono essere trattate come reclamo al giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
  • In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto per ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l’attività o l’inerzia del commissario ad acta, quando dal contenuto dell’atto emerga tale effettiva contestazione.
  • La sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della stessa legge si estende anche alle fasi incidentali concernenti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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