Sentenza del 14/04/2022 n. 1039 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
L'attivazione del contraddittorio sussiste solo ove risulti specificamente sancito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento a tavolino relativo all'anno 2009 che ha rideterminato il reddito d'impresa per una differenza di ricavi di euro 38.780. Il ricorrente contestava: 1) mancata sottoscrizione/assenza di delega per la firma dell'atto; 2) difetto di motivazione per violazione dell'art.12, comma 7, L.212/2000 e mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni per il contraddittorio endoprocedimentale; 3) nel merito, inesattezze nelle riprese a tassazione, dati alternativi forniti dal concessionario e denunce di furto per euro 21.590 che giustificherebbero ricavi inferiori; 4) in via subordinata, richiesta di rideterminazione dell'imposta
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto validi la delega e la sottoscrizione dell'avviso, ha escluso l'obbligo generale del contraddittorio preventivo per accertamenti 'a tavolino' non previsti dall'art.12 L.212/2000, e ha considerato inattendibili i documenti e le denunce presentate dal contribuente (mancanza di sottoscrizione, incompletezza temporale, discordanza negli importi e mancanza di conteggi oggettivi dei furti). Pertanto l'avviso di accertamento è stato dichiarato legittimo e l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali (euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti).
Norme richiamate
DPR n.600/1973, art.39 comma 1 lett.a)
Norma richiamata come base per l'accertamento del reddito; utilizzata per legittimare la rettifica dei ricavi a seguito di verifica a tavolino
Richiamato quale norma integrativa in tema di accertamento d'ufficio e delle presunzioni fiscali applicabili
DPR n.600/1973, art.42 comma 1
Previsione relativa alla sottoscrizione degli atti e deleghe; la sentenza considera valida la firma della Funzionario Capo Team Controlli sulla base dell'ordine di servizio che conferiva la delega
Legge n.212/2000 (Statuto del contribuente), art.12 comma 7
Norma sul contraddittorio endoprocedimentale e sul termine dilatorio di 60 giorni; la Commissione interpreta la norma come applicabile solo nelle ipotesi tipizzate (es. verifiche con accesso e processo verbale) e non agli accertamenti effettuati 'a tavolino' senza accesso ai locali del contribuente
Richiamato per identificare l'attività esercitata dal contribuente (gestione di apparecchi), ma non inciso sul principio relativo al contraddittorio per l'accertamento fiscale
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art.12 L.212/2000 non è automaticamente applicabile a tutti gli accertamenti tributari: si applica tipicamente quando vi è accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente (processo verbale). Per accertamenti 'a tavolino' l'obbligo non ricorre salvo diversa previsione normativa.
- Gli avvisi di accertamento emessi a tavolino sono legittimi se l'ufficio ha adeguata motivazione e basa le sue conclusioni su dati attendibili (es. informazioni fornite dal concessionario).
- La sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario delegato è valida se è documentata la delega (es. ordine di servizio) e il delegante aveva poteri dirigenziali; la delega di firma è sufficiente e non richiede necessariamente delega di funzioni distinta.
- Il contribuente che contesta i rilievi d'ufficio ha l'onere di fornire prove documentali chiare, complete e confrontabili: dati firmati dall'originario fornitore, copertura temporale integrale, riconciliazioni e documenti probatori degli ammanchi (denunce con conteggi e riscontri oggettivi).
- Perdite o furti devono essere documentalmente provati e, se considerati, rilevano come costi deducibili e non possono semplicemente essere sottratti in modo forfettario dai ricavi senza evidenza contabile.
- La giurisprudenza tende a confermare che non esiste un principio generale di contraddittorio preventivo per imposte non armonizzate; occorre verificare la specifica norma sostanziale che disciplina il tipo di accertamento.
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