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Sentenza

Sentenza del 14/04/2022 n. 1510 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. Txxxx/2018 relativo all'anno 2014 per il quale l'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di costi pari a Euro 164.468,00, rappresentati dal "contributo di solidarietà" erogato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in difficoltà economica. L'Agenzia aveva ritenuto il contributo non deducibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 (comma 2) e 185 (comma 3) del TUIR, sostenendo che si tratta di componente negativo relativo a immobili non strumentali per i quali opera il divieto di deducibilità diversi dai 15% forfettari già riconosciuti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Axxxx riformando la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di accertamento. La CTR ha ritenuto che il contributo di solidarietà non sia un costo inerente all'immobile ma una provvidenza assistenziale correlata alla condizione soggettiva degli inquilini, disciplinata dall'art. 35 della L.R. Lombardia n. 27/2009, e pertanto deducibile come componente negativo del reddito di impresa secondo i criteri generali dell'art. 109 TUIR. Per la peculiarità della lite e i contrasti giurisprudenziali emergenti, le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 90 TUIR (comma secondo)

    "le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma primo non sono ammessi in deduzione"

    L'Ufficio aveva invocato questa norma per escludere la deducibilità del contributo come costo "relativo" all'immobile; la CTR ha invece ritenuto che la norma non si applichi se il costo non è riconducibile alla sfera economica dell'immobile ma erediti una natura assistenziale legata al soggetto assegnatario.

  • art. 185 TUIR

    Richiamato dall'Ufficio quale norma che disciplina la determinazione dei canoni catastali e l'abbattimento forfettario (15%): l'Amministrazione aveva sostenuto che tale forfetizzazione esaurisce ogni riconoscimento di costi connessi all'immobile; la CTR ha escluso che la deduzione forfettaria impedisca la deducibilità di componenti negativi non inerenti all'immobile.

  • art. 109 TUIR

    La CTR ha richiamato i principi ordinari di deducibilità previsti dall'art. 109 (criteri generali di deducibilità dei componenti negativi di reddito di impresa) ritenendo che il contributo, non essendo inerente all'immobile, sia deducibile secondo tali regole.

  • art. 35 L.R. Lombardia n. 27/2009

    La norma regionale disciplina il "contributo di solidarietà" e ne evidenzia la natura assistenziale e la destinazione ai soggetti in difficoltà, elemento che la CTR ha ritenuto dirimente per qualificare il contributo come spesa non inerente all'immobile.

  • art. 163 TUIR

    Richiamato in sede di deduzioni subordinata dalla ricorrente per segnalare il rischio di doppia imposizione; la CTR non ha dovuto approfondire il profilo perché ha accertato la deducibilità, annullando l'accertamento.

  • art. 81 e artt. 73/lettera b) TUIR; artt. 2082, 2195 c.c.

    Documentate in primo grado dalla Commissione di primo grado per sostenere che l'ente opera in regime d'impresa e che il suo status pubblicistico non sottrae l'ente all'applicazione delle norme tributarie; la CTR nel decidere l'appello ha invece concentrato la valutazione sulla natura del costo.

Massime di principio

  • Distinguere strettamente la natura dell'esborso: se il pagamento è direttamente connesso all'immobile (manutenzioni, riparazioni, oneri patrimoniali) rileva l'art.90 TUIR e può essere preclusa la deducibilità per immobili non strumentali; se è una provvidenza a carattere soggettivo/assistenziale non riconducibile alla resa reddituale dell'immobile, va valutata secondo i criteri generali di deducibilità (art.109 TUIR).
  • La parametrizzazione del contributo sul canone (es. percentuale del canone) non determina automaticamente la qualificazione del pagamento come costo inerente all'immobile: conta la finalità e il nesso causale tra spesa e bene.
  • Documentare la natura normativa e amministrativa del pagamento (es. richiamare espressa previsione legislativa regionale che impone/consente l'erogazione) e mantenere evidenze che colleghino il versamento alle condizioni soggettive del beneficiario è fondamentale per sostenere la deducibilità.
  • Lo status pubblico dell'ente non esclude l'applicazione della disciplina fiscale ordinaria: occorre, però, valorizzare la funzione istituzionale/assistenziale quando essa giustifica che l'esborso sia qualificato come spesa non inerente all'immobile.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, valutare l'opportunità di impugnare l'accertamento e predisporre ampie memorie giurisprudenziali e probatorie; considerare anche l'eventuale rischio di doppia imposizione e la possibilità di richiamare l'art.163 TUIR qualora lo stesso importo sia già stato tassato.
  • Ai fini pratici, classificare contabilmente il contributo in una voce che ne evidenzi la natura assistenziale e conservare i provvedimenti amministrativi/regionali e i criteri applicativi usati per l'erogazione (istruttorie, verifiche sulla condizione economica del beneficiario, delibere) per sostenere la deducibilità in giudizio o in sede amministrativa.

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