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Sentenza

Sentenza del 14/04/2022 n. 1291 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. xxxxxxx/2008 che ha rideterminato il maggiore reddito di partecipazione relativo alla F.lli P. e L. s.n.c. per l'anno 2005. Il ricorrente contestava l'illegittimità dell'atto sia perché collegato a un accertamento nei confronti della società di cui dichiarava di non conoscere le motivazioni (eccezione di pregiudizialità), sia per mancata notifica dei verbali richiamati, per l'uso illegittimo del metodo induttivo (art. 39 DPR 600/73), per carenza di motivazione dell'atto (art. 42 DPR 600/73), per il mancato riconoscimento di costi e per il recupero di canoni ritenuti non di competenza.

La decisione

Il primo grado (Commissione Tributaria Provinciale) ha rigettato il ricorso rilevando: regolare notifica (atto consegnato alla moglie), legittimità dell'accertamento fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza, corretto ricorso al metodo induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73 utilizzando consumi e acquisti e le indicazioni rese in contraddittorio, onere probatorio a carico del contribuente circa i costi dedotti e non riconoscimento dei canoni riferiti al 2004. Il ricorrente ha appellato; la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi ex art. 57 D.Lgs. 546/92, ha confermato la decisione di primo grado e ha rigettato l'appello. Condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali dell'Agenzia delle Entrate per euro 800,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • DPR 600/73 - art. 39

    art. 39, comma 1, lettera d)

    Consente all'Ufficio un accertamento induttivo del reddito d'impresa in presenza di incompletezza della contabilità; qui utilizzato per ricostruire i ricavi sulla base degli acquisti, dei consumi e delle indicazioni rese in contraddittorio.

  • DPR 600/73 - art. 42

    L'avviso risulta adeguatamente motivato se indica la normativa applicata e i fatti certi posti a fondamento delle presunzioni; nel caso la motivazione dell'atto è stata ritenuta conforme a tali criteri.

  • D.Lgs. 546/92 - art. 57

    articolo 57 del D.Lgs 546/92

    I motivi nuovi introdotti in sede d'appello possono essere dichiarati inammissibili; la Commissione ha escluso dal giudizio le censure sopravvenute non proposte nel primo grado.

  • D.L. 137/2020 - art. 27, comma 2

    articolo 27, secondo comma, del D.L. 137/2020

    Riferimento procedurale alla disciplina che ha consentito la definizione del processo all'udienza indicata; usato per motivare la sede e modalità di decisione.

  • Giurisprudenza - Corte di Cassazione

    Corte cass. V sez. 21.4.2011 n. 9201

    Principio secondo cui l'indisponibilità del libro inventari, anche se non imputabile al contribuente, integra l'oggettivo requisito dell'incompletezza della contabilità rendendo inattendibili le risultanze contabili; richiede quindi l'accertamento induttivo.

Massime di principio

  • Se l'ufficio ricostruisce i ricavi con un metodo induttivo (art. 39 DPR 600/73), l'onere della prova spetta al contribuente: occorre fornire elementi concreti e specifici (scritture, documenti, dati) per contrastare le presunzioni dell'Ufficio.
  • L'assenza o l'indisponibilità del libro inventari giustifica l'uso di metodi induttivi; tale indisponibilità rende inattendibili i risultati contabili, anche se la causa non è imputabile al contribuente.
  • La motivazione dell'avviso deve indicare la normativa applicata e i fatti certi a fondamento delle presunzioni (art. 42 DPR 600/73); se ciò è rispettato, l'atto è valido sul profilo della motivazione.
  • La notifica dell'atto consegnata a un convivente o al coniuge che prende in consegna l'atto può essere considerata regolare e idonea a mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere le contestazioni e difendersi.
  • I costi dedotti devono essere provati in modo specifico e riferiti all'esercizio di impresa e all'anno d'imposta contestato; fatture non riferite all'anno di imposta non sono riconoscibili.
  • I motivi nuovi introdotti in appello possono essere dichiarati inammissibili (art. 57 D.Lgs. 546/92): le censure principali devono essere tempestivamente dedotte nel primo grado per essere esaminate in appello.
  • Quando l'accertamento è posto a carico della società, la tassazione dei soci per quota di partecipazione segue l'esito dell'accertamento societario: se l'accertamento societario è fondato e notificato validamente, la quota spettante al socio può essere recuperata fiscalmente.

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