Sentenza del 13/04/2022 n. 483 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tassa automobilistica- Veicoli di proprietà ONLUS con compiti di protezione civile- Esenzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso riguarda un'ingiunzione di pagamento per tassa automobilistica (anno 2015) relativa a più veicoli di proprietà della ONLUS. L'ente opponeva l'esenzione prevista per i veicoli destinati esclusivamente ai servizi di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) della L.R. Piemonte n. 23/2003, allegando libretti di circolazione e la propria iscrizione negli elenchi regionali e nazionali. In via subordinata contestava la prescrizione del credito. La Regione impugnava la sentenza di primo grado sostenendo (i) l'inammissibilità dell'appello per carenza di firma digitale, (ii) che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati e non impugnati (perciò l'opponente era decaduto dal sollevare vizi degli atti presupposti), e (iii) che il termine di prescrizione applicabile fosse quinquennale per effetto della normativa regionale.
La decisione
La Commissione regionale ha respinto l'appello della Regione. Ha ritenuto ammissibile l'appello (atto depositato con firma digitale valida; la delega dei funzionari non richiedeva formato nativo digitale) e infondata l'eccezione relativa agli avvisi di accertamento perché la Regione non ha prodotto gli avvisi presupposti in grado di collegare le relative relata di notifica agli atti impositivi. Sul merito è stato confermato che i veicoli erano di proprietà della ONLUS, speciali e non abilitati alla circolazione ordinaria, destinati esclusivamente a compiti di protezione civile e che l'organizzazione era regolarmente iscritta negli elenchi regionali e del Dipartimento; pertanto rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 5, comma 2, lett. b) L.R. n. 23/2003. Appello respinto; Regione condannata alle spese (€2.000 oltre oneri).
Norme richiamate
Legge Regione Piemonte 23/09/2003 n. 23, art. 5 comma 2 lettera b
i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile
L'esenzione si applica ai veicoli destinati esclusivamente ai servizi di protezione civile e non richiede una specifica istanza amministrativa: il diritto risulta dal possesso dei requisiti (proprietà, destinazione esclusiva, documentazione registrale e libretti).
Circolare del Presidente della Giunta regionale 26/07/2004 n. 3/BLI
Rientrano, inoltre, nell'esenzione di cui alla stessa lettera b i veicoli, di qualsiasi specie, destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e/o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile. Tale destinazione deve essere esclusiva
La circolare chiarisce che la destinazione deve essere esclusiva e conferma che la fattispecie rientra nell'esenzione di cui alla lett. b, supportando l'interpretazione automatica dell'agevolazione se i requisiti sono dimostrati.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 18
Riferito nella causa in relazione alla necessità di corretto formato e firma digitale degli atti processuali; la Corte ha verificato e ritenuto valida la firma digitale apposta sull'atto di appello.
Normativa sulla prescrizione e decadenza (citazioni: DL 30.12.1982 n.953 art.5 e successive modifiche; L. 27/12/2006 n.296 art.1 comma 163; L.R. Piemonte 5/8/2002 n.20)
Nel giudizio sono state dibattute diverse regole sulla prescrizione/decadenza (termine triennale richiamato dall'opponente, termine quinquennale richiamato dalla Regione); il giudice ha però risolto la causa sul tema dell'esenzione e della mancata produzione degli atti presupposti dall'Amministrazione, senza accogliere l'eccezione della Regione sul diverso termine prescrizionale.
Massime di principio
- I veicoli di organizzazioni di volontariato regolarmente iscritti nei registri regionali/nazionali e destinati esclusivamente ai servizi di protezione civile rientrano nell'esenzione dalla tassa automobilistica prevista dalla L.R. n. 23/2003 art. 5, comma 2, lett. b; l'esenzione non necessita di una domanda quando i requisiti sono documentati.
- Chi impugna un'ingiunzione di pagamento può validamente dedurre vizi degli atti presupposti (es. avvisi di accertamento) se l'Amministrazione non produce in giudizio gli atti medesimi o documentazione idonea a legare le relata di notifica agli avvisi.
- L'onere di provare la validità e la notifica degli avvisi di accertamento grava sull'Amministrazione che agisce in giudizio; semplici carte di rito (cartoline, compiuta giacenza) non sono sufficienti se non collegabili ai singoli atti impositivi.
- Le contestazioni formali sull'uso del formato digitale (firma digitale, .p7m) devono essere valutate concretamente: l'appello è ammissibile se l'atto è effettivamente sottoscritto digitalmente; atti di delega interna possono non richiedere formato nativo digitale.
- Prima di discutere la prescrizione o la decadenza verificare esattamente quale normativa prescrizionale si applica (normativa statale vs. norme regionali) e le date di notificazione effettiva: termini diversi possono produrre esiti differenti.
- Per consolidare il diritto all'esenzione è opportuno produrre documentazione chiara e specifica: libretti di circolazione, documenti di immatricolazione con targhe speciali, iscrizione negli elenchi regionali/nazionali, elenchi di impieghi in emergenze e, se possibile, provvedimenti amministrativi espliciti di riconoscimento.
- Se l'Amministrazione intende opporre l'esistenza di avvisi di accertamento deve depositarli in giudizio e collegarli alle relative relata di notifica; in loro assenza la tesi amministrativa è fragile.
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