Sentenza n. 184/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio sulla istanza di aggiornamento della carta di soggiorno presentata in data 01.08.2023, racc. n. 055977317274;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno presentata il 1° agosto 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il silenzio formatosi sull’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno presentata il 1° agosto 2023. Ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 2 della l. 241/1990, lamentando l’inerzia dell’amministrazione nonostante le successive istanze di accesso agli atti del 19 giugno 2024 e del 12 maggio 2025 e il sollecito del 1° luglio 2025. Il ricorso è stato notificato e depositato l’11 luglio 2025. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile tardività dell’azione rispetto al termine decadenziale annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, decorrente dall’istanza originaria del 1° agosto 2023. Il TAR ha ritenuto che le istanze di accesso agli atti non riaprissero né interrompessero il termine decadenziale per proporre l’azione avverso il silenzio. Ha inoltre precisato che una nuova istanza, anche contenuta in una diffida, può in astratto far decorrere un nuovo termine quando presenti i requisiti sostanziali di una domanda autonoma; tuttavia, il sollecito del 1° luglio 2025 non era idoneo a salvare il ricorso, poiché alla data della sua proposizione, l’11 luglio 2025, non era ancora decorso il termine per la conclusione del procedimento relativo a tale nuova iniziativa. Le amministrazioni non si sono costituite e il TAR non ha disposto sulle spese, dichiarandole nulle.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione all’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno; la sentenza non ne sviluppa uno specifico esame di merito.
Impone la conclusione del procedimento entro il termine previsto e costituisce il parametro invocato contro l’inerzia amministrativa.
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine di conclusione decorre dal ricevimento della domanda originaria, non dalla successiva diffida o dal sollecito.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
L’azione avverso il silenzio deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine per concludere il procedimento. La persistente inerzia non consente di eludere tale decadenza; un nuovo termine può decorrere solo da una nuova istanza sostanziale, seguita dal decorso del relativo termine procedimentale.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto è stato utilizzato per il contraddittorio sulla tempestività del ricorso.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento è soggetta al termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento; la permanenza dell’inerzia non rende l’azione proponibile senza limiti temporali.
- Nei procedimenti a iniziativa di parte, il termine per la conclusione decorre dal ricevimento della domanda originaria. Diffide, solleciti e istanze di accesso agli atti non spostano tale dies a quo e, salvo che integrino una nuova domanda sostanziale, non riaprono il termine per agire contro il silenzio.
- Dopo la scadenza del termine annuale, l’interessato può presentare una nuova istanza autonoma; se l’amministrazione resta inerte oltre il termine procedimentale relativo alla nuova domanda, è possibile impugnare tempestivamente il nuovo silenzio.
- Una diffida successiva alla scadenza del termine annuale è equiparabile a una nuova istanza soltanto se possiede i requisiti sostanziali di una domanda autonoma e, comunque, l’azione contro il nuovo silenzio può essere proposta solo dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per provvedere.
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