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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34889/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Il professionista aveva agito per ottenere la liquidazione dei compensi relativi al patrocinio prestato in favore della controparte in un precedente giudizio civile ancora pendente in appello. In primo grado il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e la causa era stata riassunta davanti alla Corte d'appello di Bologna, che aveva rigettato la domanda. La Corte territoriale aveva ritenuto che il mandato non fosse stato diligentemente eseguito nel giudizio di appello, poiché l'appello proposto era generico e non rispettava i requisiti dell'art. 342 c.p.c., inoltre erano state introdotte nuove allegazioni e una domanda di risarcimento del danno da perdita di chances fondata su fatti non dedotti in primo grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) omessa e insufficiente motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato come nuova la domanda risarcitoria per perdita di chances, che sarebbe stata invece già compresa nella domanda di danno patrimoniale proposta in primo grado; 2) radicale contraddittorietà della pronuncia, perché la Corte d'appello avrebbe attribuito la negligenza professionale all'esito del giudizio di appello pur avendo anche rilevato che il patrocinio era cessato prima della sua conclusione per revoca del mandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la decisione impugnata aveva motivato in modo logicamente coerente la valutazione di inadempimento professionale, valorizzando sia la genericità dei motivi di appello sia l'introduzione di fatti nuovi e diversi a fondamento della pretesa risarcitoria, con violazione del divieto di domande nuove e nuove allegazioni in appello. Ha inoltre escluso che la richiesta relativa alla perdita di chances potesse considerarsi ammissibile solo perché inserita nella più ampia categoria del danno patrimoniale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di intelligibilità, poiché non esponeva in modo chiaro le ragioni della dedotta carenza motivazionale; la Corte ha comunque rilevato che non vi era alcuna contraddittorietà insuperabile nella motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    richiamato per la competenza del giudice nella domanda di liquidazione dei compensi professionali, con declaratoria di incompetenza del giudice di pace

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere motivi specifici; la mera riproposizione di massime giurisprudenziali senza attinenza al caso concreto è considerata genericità del gravame

  • art. 345 c.p.c.

    in appello è preclusa l'introduzione di fatti nuovi a fondamento della domanda, nonché la mera precisazione della domanda quando comporti mutamento del supporto fattuale

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    il vizio di motivazione è scrutinabile solo se la censura è intelligibile e specificamente articolata; la deduzione generica è inammissibile

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio per manifesta inammissibilità

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    è il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la specificità dei motivi impugnatori richiede un collegamento concreto tra le censure e la decisione impugnata; il richiamo astratto a principi giurisprudenziali non integra un motivo idoneo ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
  • In appello non possono essere introdotti fatti nuovi a fondamento della domanda risarcitoria; neppure la riconduzione della pretesa a una categoria dannosa più ampia consente di superare il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. quando muta il nucleo fattuale della domanda.
  • La valutazione della diligenza professionale del difensore può fondarsi sull'esito complessivo dell'attività svolta e sulla qualità tecnica dell'impugnazione predisposta, quando l'inammissibilità dell'appello derivi dalla sua genericità e dall'uso di allegazioni nuove non consentite.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio motivazionale deve essere specifico e intellegibile; una censura oscura o non adeguatamente illustrata è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se ricorrono i presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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