Cassazione Penale, Sentenza n. 12/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore (DASPO) che gli imponeva il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni sportive di calcio e pallacanestro per cinque anni e, per lo stesso periodo, l'obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico della squadra del Napoli e della Nazionale. I motivi dedotti: 1) violazione del diritto al contraddittorio per possibile inosservanza del termine minimo di 48 ore tra la notificazione del provvedimento (16/03/2023 ore 17:10) e la convalida del GIP (risultante solo con data 18/03/2023 senza indicazione dell'ora), con conseguente compressione del tempo per depositare memorie difensive; 2) carenza assoluta di motivazione sulla congruità della durata della misura; 3) carenza di motivazione circa necessità e urgenza della specifica previsione dell'obbligo di presentazione e della sua frequenza.
La decisione
Il motivo relativo al mancato rispetto del termine delle 48 ore è stato ritenuto fondato e assorbente. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la convalida dell'obbligo di presentazione non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notificazione, termine funzionale al contraddittorio. Poiché la convalida del GIP risultava indicata solo per data (18/03/2023) e non per orario, non è stato possibile accertare il rispetto del termine: ciò determina la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 16/03/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha disposto la comunicazione del dispositivo al Questore. Per tale motivo non si è pronunciata sui restanti motivi.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
La mancata indicazione dell'ora di adozione della convalida inficia la regolarità formale del provvedimento e, ove impedisca di verificare il rispetto del termine dilatorio di 48 ore, determina la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005
La giurisprudenza consolidata stabilisce che la convalida del provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notificazione e che non è ammesso presumere la legittimità del provvedimento quando manca l'indicazione dell'ora di adozione; l'inosservanza del termine è causa di nullità generale poiché pregiudica il diritto di difesa
Massime di principio
- La convalida giudiziale di misure amministrative che comprimono libertà personali (es. obbligo di presentazione) richiede il rispetto di un termine minimo di 48 ore dalla notificazione per garantire il diritto al contraddittorio.
- La mancata indicazione dell'ora della convalida nei provvedimenti giudiziari impedisce di verificare il rispetto dei termini e può determinare la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa (art. 178 c.p.p.).
- In casi simili, il ricorso può essere efficace se si dimostra che la convalida è intervenuta senza il decorso del termine utile o se manca nella convalida ogni riferimento temporale che consenta la verifica.
- Quando la Corte annulla rescindendo per vizi procedurali essenziali, i profili di merito (es. congruità della durata, necessità/urgenza) possono restare non esaminati; l'annullamento può comportare l'inefficacia parziale del provvedimento impugnato.
- Per il destinatario di tali provvedimenti è fondamentale documentare la data e l'ora della notificazione e tempestivamente chiedere l'accesso agli atti e depositare memorie entro il termine utile; il P.M. e l'Amministrazione devono rispettare i termini procedurali per evitare nullità.
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