Cassazione Civile, Ordinanza n. 08051/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IRPEF per l'anno d'imposta 2004. La pretesa era collegata a un avviso di accertamento divenuto definitivo e a una precedente sentenza della commissione tributaria provinciale che aveva parzialmente annullato l'atto. Nella pendenza del giudizio l'amministrazione aveva iscritto a ruolo una parte dell'importo e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, aveva proceduto alla riscossione del residuo mediante frazionamento ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, notificando un primo ruolo nel 2012, oggetto del giudizio, e un secondo nel 2013, già annullato in altro giudizio. Il contribuente ha censurato la sentenza regionale per violazione e falsa applicazione degli artt. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 c.c., sostenendo che, essendo già intervenuto il giudicato sulla sentenza di primo grado, non era più possibile procedere a iscrizione provvisoria o a riscossione frazionata ex art. 68.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata, la cartella traeva origine da una sentenza della commissione tributaria provinciale già passata in giudicato prima dell'iscrizione a ruolo. Poiché la riscossione frazionata prevista dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la pendenza del processo, l'avvenuto frazionamento di somme già cristallizzate dal giudicato rendeva illegittima la cartella. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta insufficiente e in contrasto con la disciplina applicabile. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge processuale
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
la riscossione frazionata del tributo presuppone la pendenza del processo; non è utilizzabile quando il giudicato sulla sentenza di primo grado è già intervenuto
il giudicato rende stabile l'accertamento contenuto nella sentenza e impedisce una riscossione provvisoria non più compatibile con la definitività della decisione
Massime di principio
- La riscossione frazionata del tributo prevista dall'art. 68 del processo tributario è consentita solo nella fase di pendenza del giudizio e non dopo la formazione del giudicato sulla decisione di primo grado.
- Quando la cartella o il ruolo siano fondati su un accertamento ormai coperto da giudicato, l'amministrazione non può qualificare la pretesa come riscossione provvisoria o frazionata per aggirare la definitività della decisione.
- Il giudice di merito deve spiegare in modo puntuale perché ritenga conforme alla disciplina della riscossione frazionata una cartella emessa dopo il giudicato; in difetto, la decisione incorre in violazione di legge.
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