Cassazione Civile, Ordinanza n. 10835/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto concordato preventivo, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile e aveva poi pronunciato il fallimento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto del reclamo ex art. 18 l. fall., ritenendo il piano giuridicamente non fattibile perché l'azienda oggetto della liquidazione concordataria era già sottoposta a sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca obbligatoria, quindi in una situazione di indisponibilità incompatibile con le finalità liquidatorie del concordato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 160, 161 e 162 l. fall. per erronea valutazione della fattibilità del piano e della sua compatibilità con norme inderogabili; 2) violazione dell'art. 18 l. fall. in relazione agli artt. 160, 161 e 162 l. fall. per avere la Corte d'appello ignorato l'effetto devolutivo del reclamo rispetto a fatti sopravvenuti, in particolare il successivo dissequestro; 3) violazione dell'art. 321 c.p.p. e delle norme fallimentari per erronea valutazione degli effetti del dissequestro dell'azienda; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non vi fosse alcun vincolo penale sulla disponibilità del complesso aziendale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la verifica di fattibilità giuridica ed economica del piano concordatario va compiuta con riferimento al momento della domanda e, al più tardi, della decisione del tribunale, non potendo fondarsi su una futura e incerta possibilità di dissequestro penale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice del reclamo aveva correttamente considerato irrilevante il dissequestro sopravvenuto, disposto in funzione del fallimento e non a beneficio della società, e aveva valorizzato la diversa struttura del fallimento rispetto al concordato. È stato inammissibile anche il quarto motivo, perché riproponeva le stesse censure già esposte con il terzo e comunque il fatto storico era stato esaminato dai giudici di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento consente il riesame delle questioni decise, ma non impone di considerare decisive sopravvenienze estranee al momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità del concordato.
La proposta concordataria deve essere sorretta da un piano giuridicamente e fattivamente idoneo a realizzare la causa concreta della procedura.
La domanda deve indicare un piano concretamente fattibile; la fattibilità va apprezzata in relazione alla situazione esistente al momento della domanda e della decisione del tribunale.
Il tribunale deve dichiarare inammissibile la proposta se manca la fattibilità giuridica del piano o se esso appare prima facie irrealizzabile.
Il sequestro preventivo reale, quando finalizzato alla confisca obbligatoria, determina indisponibilità del bene incompatibile con un piano concordatario di liquidazione del medesimo bene.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono censurare correttamente la violazione di legge, confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
È inammissibile il motivo che si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo non esaminato; non può essere usato per riproporre questioni già decise.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato come reato presupposto/contestato in relazione al sequestro preventivo dell'azienda.
art. 321, secondo comma, c.p.p.
È richiamato come base del sequestro preventivo del bene ritenuto profitto di reato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il tribunale deve verificare direttamente la fattibilità giuridica del piano, mentre il controllo sulla fattibilità economica è limitato alla manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.
- La fattibilità del piano concordatario va apprezzata con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda e, al più tardi, della decisione del tribunale sull'ammissibilità, non potendo essere fondata su eventi futuri e incerti.
- Un piano che presupponga la liquidazione di beni già sottoposti a sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca obbligatoria è giuridicamente incompatibile, perché i beni sono in quel momento indisponibili.
- Non è ammissibile fondare la fattibilità del concordato sulla mera eventualità di un successivo dissequestro ottenibile tramite rimedi cautelari penali, se tale evento non è attuale al momento della decisione di ammissione.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione di censure non pertinenti o già esaminate comporta inammissibilità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se il fatto storico non sia stato affatto considerato dal giudice di merito, non quando la censura miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle stesse circostanze.
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