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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35118/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza dell’11 dicembre 2025 della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 23 marzo 2023. Era stato condannato per la contravvenzione di guida senza avere mai conseguito la patente, con reiterazione della condotta nel biennio, commessa l’8 maggio 2020, alla pena di tre mesi di arresto e 2.257 euro di ammenda, con confisca amministrativa del veicolo. Con un unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 129 e 531 c.p.p. e degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p., sostenendo che, non essendo contestata la recidiva, il termine massimo quinquennale di prescrizione fosse decorso l’8 maggio 2025, prima della decisione d’appello. La Corte ha inoltre verificato l’eventuale improcedibilità per superamento dei termini del giudizio d’impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Il reato, commesso l’8 maggio 2020, ricade nel regime introdotto dalla legge n. 134 del 2021: la prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado. Poiché questa è stata pronunciata il 23 marzo 2023, prima del compimento del termine quinquennale, il successivo intervallo sino alla sentenza d’appello dell’11 dicembre 2025 non determina l’estinzione del reato per prescrizione. È stata esclusa anche l’improcedibilità: per l’impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024, il termine transitorio per il giudizio d’appello era di tre anni; tra l’appello del 6 aprile 2023 e la decisione dell’11 dicembre 2025 tale termine non è stato superato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, cod. strada

    aveva dichiarato Giuseppe Minutola responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, per avere guidato un'autovettura senza avere mai conseguito la patente, reiterando la condotta nel biennio

    La disposizione è applicata alla condotta di guida senza avere mai conseguito la patente, reiterata nel biennio.

  • art. 161-bis c.p.

    Il fatto contestato risale infatti all'8 maggio 2020 e rientra, pertanto, nell'ambito temporale nel quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 161-bis cod. pen., innestandosi per il prosieguo il regime di improcedibilità (art.344 bis cod.proc.pen.), come introdotti dalla legge n. 134 del 2021.

    Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado; per la fase successiva opera il distinto regime dell’improcedibilità.

  • art. 344-bis c.p.p.

    La sentenza di primo grado è del 23 marzo 2023, l'atto di appello è del 6 aprile 2023, la decisione di secondo grado è stata pronunciata I'll dicembre 2025; il ricorso per cassazione risulta depositato il 23 dicembre 2025. Alla stregua dei dati evidenziati, non emergono i presupposti per una declaratoria di improcedibilità in sede di legittimità.

    La Corte esclude l’improcedibilità perché, applicato il termine transitorio di tre anni per il giudizio d’appello previsto per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, la decisione d’appello è intervenuta entro tale termine.

  • art. 2, comma 5, legge n. 134 del 2021

    Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, i- spettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione

    Per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, il termine per il giudizio d’appello è transitoriamente fissato in tre anni e quello per il giudizio di cassazione in un anno e sei mesi.

  • artt. 157, 158, 160 e 161 c.p.

    Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 23 marzo 2023, quando il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni dalla consumazione della contravvenzione, non era ancora decorso.

    La Corte considera quinquennale il termine massimo di prescrizione della contravvenzione e rileva che non era maturato al momento della sentenza di primo grado; da tale pronuncia, per il regime temporale applicabile, il corso della prescrizione cessa.

  • art. 129 c.p.p.

    Ne consegue che la Corte territoriale non era tenuta a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, né la mancata esplicita trattazione del punto integra violazione di legge, posto che la causa estintiva dedotta non risultava maturata secondo il regime applicabile.

    Non sussiste l’obbligo di dichiarare l’estinzione del reato quando la causa estintiva dedotta non è maturata secondo il regime applicabile.

  • art. 531 c.p.p.

    Ne consegue che la Corte territoriale non era tenuta a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, né la mancata esplicita trattazione del punto integra violazione di legge, posto che la causa estintiva dedotta non risultava maturata secondo il regime applicabile.

    La declaratoria di estinzione non è dovuta quando, alla luce della disciplina applicabile, la prescrizione non si è verificata.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    In caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi che escludano la colpa nella sua determinazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado; il tempo successivo non può essere computato per far maturare la prescrizione, restando applicabile alla fase d’impugnazione il distinto istituto dell’improcedibilità.
  • Per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, il termine transitorio di durata del giudizio d’appello previsto dall’art. 2, comma 5, della legge n. 134 del 2021 è di tre anni; l’improcedibilità non sussiste se la decisione d’appello è pronunciata entro tale termine.
  • La mancata declaratoria di estinzione del reato non viola gli artt. 129 e 531 c.p.p. quando la causa estintiva invocata non è maturata secondo la disciplina temporale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida senza patente
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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