Cassazione Civile, Ordinanza n. 19823/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in occasione della definizione transattiva di una lite sul licenziamento. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che la somma fosse stata erogata a titolo di incentivo all'esodo e che, quindi, la tassazione dovesse essere determinata con riferimento al momento di percezione e secondo la disciplina vigente al momento del pagamento, non già con riferimento al momento di cessazione del rapporto. Inoltre, aveva dedotto un errore nella cartella nella indicazione della durata del rapporto di lavoro, riportata dall'Ufficio come di pochi mesi anziché di circa 14 anni, con conseguente erronea determinazione dell'imposta. La C.T.R. aveva invece ritenuto applicabile l'aliquota vigente nell'anno in cui era sorto il diritto, individuandolo nel 1996, anno di cessazione del rapporto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 17 del T.U.I.R., per avere la C.T.R. assimilato la somma al trattamento di fine rapporto e non all'incentivo all'esodo, con conseguente errata individuazione del regime di tassazione; 2) violazione della medesima norma e omesso esame del fatto decisivo relativo all'erroneo calcolo della cartella, fondata su una durata del rapporto di lavoro manifestamente sbagliata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che le somme corrisposte dal datore di lavoro, aggiuntive al TFR e pattuite come incentivo all'esodo o in sede di conciliazione della cessazione del rapporto, costituiscono reddito di lavoro dipendente e vanno assoggettate a tassazione separata secondo il principio di cassa, cioè con riferimento al momento della percezione, senza che rilevi la diversa epoca di maturazione del diritto. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva omesso di esaminare l'errore di fatto dedotto dal contribuente e non contestato dall'Ufficio, relativo ai dati temporali del rapporto riportati in cartella, decisivi per la quantificazione dell'imposta. Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo automatizzato che ha portato all'emissione della cartella
art. 17 d.P.R. n. 917 del 1986
le somme percepite alla cessazione del rapporto, incluse quelle corrisposte come incentivo all'esodo, vanno tassate separatamente e l'aliquota si collega al periodo di maturazione del diritto al TFR, ma la percezione delle somme rileva per l'applicazione del regime fiscale della fattispecie concreta
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
le somme corrisposte in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro rientrano tra quelle assoggettate a tassazione separata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina fiscale applicabile
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'erronea indicazione dei dati del rapporto di lavoro nella cartella
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Le somme corrisposte dal datore di lavoro in occasione della cessazione anticipata o concordata del rapporto, anche se qualificate come incentivo all'esodo o corrisposte in sede transattiva, costituiscono reddito di lavoro dipendente e non hanno natura liberale.
- Ai fini della tassazione separata delle somme collegate alla cessazione del rapporto, rileva il principio di cassa: la disciplina fiscale deve essere applicata in relazione al momento della percezione della somma, senza che sia decisivo il solo momento in cui il diritto si è formato.
- Le somme aggiuntive al trattamento di fine rapporto corrisposte per sollecitare l'adesione del lavoratore alla risoluzione del rapporto sono soggette alla medesima logica impositiva del TFR, ma non possono essere confuse con il TFR stesso quando occorre individuare il corretto titolo della prestazione.
- Il giudice di merito deve esaminare le contestazioni specificamente dedotte sulla base imponibile e sui dati fattuali rilevanti per il calcolo dell'imposta; l'omesso esame di un fatto decisivo, non contestato dalla controparte, integra vizio denunciabile in cassazione.
- Quando la pretesa tributaria è fondata su dati temporali del rapporto di lavoro erroneamente riportati nella cartella o nel calcolo dell'Ufficio, il giudice deve verificare la correttezza di tali presupposti di fatto prima di confermare la debenza dell'imposta.
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