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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31580/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di € 50.000 sulla base di una scrittura privata autenticata contenente una ricognizione di debito riferita al dante causa dell'opponente. L'opponente ha sostenuto che il documento fosse stato abusivamente riempito in bianco e, in via incidentale, ha proposto querela di falso contro l'autenticazione e il contenuto della scrittura. Il Tribunale ha rigettato la querela di falso; la Corte d'appello, invece, ha accolto il gravame e dichiarato la falsità del documento per abuso di riempimento, ordinando l'annotazione del dispositivo sull'originale. L'erede del creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame e difetto di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avrebbe confuso la posizione del soggetto indicato nella sentenza penale richiamata, attribuendo erroneamente a lui una condanna non sua, e avrebbe valorizzato fatti non corretti sulla situazione economica del sottoscrittore; 2) omesso esame e difetto di motivazione, sostenendo che la falsità dell'autenticazione fosse irrilevante, poiché la firma non era stata disconosciuta, e che mancasse prova del rilascio del foglio in bianco e del patto di riempimento; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe affrontato una questione non adeguatamente devoluta con l'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure del primo motivo, infondate o inammissibili le altre doglianze, osservando in particolare che le deduzioni miravano a una rivalutazione del merito, che alcuni rilievi non erano decisivi e che, nel caso di specie, la querela di falso era lo strumento processuale corretto per contestare il riempimento absque pactis di un documento sottoscritto in bianco. Ha inoltre affermato che le allegazioni dell'appellante erano sufficientemente specifiche ai fini dell'art. 342 c.p.c. ma ciò non mutava l'esito del giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato la falsità, per abuso di riempimento, della scrittura privata autenticata posta a base del decreto ingiuntivo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Le censure formulate come difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; sono inammissibili se non rispettano i limiti del vizio deducibile in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge non può essere utilizzata per censurare in realtà la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    Le allegazioni dell'appellante possono integrare motivi specifici di critica se sono idonee a contrastare le rationes decidendi della sentenza di primo grado; non è richiesta la prova dei patti in senso astratto quando la contestazione verte sull'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura; la mancata localizzazione comporta inammissibilità.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura che si fonda su un documento non adeguatamente prodotto o indicato nel fascicolo non può essere scrutinata in cassazione.

  • art. 537 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di falsità del documento, il giudice dispone l'annotazione del dispositivo sull'originale del documento medesimo.

  • art. 71, comma primo, c.p.c.

    È richiamato nel contesto dell'eventuale intervento del Pubblico Ministero sul ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammesso trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove: la censura è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il documento richiamato a fondamento del motivo deve essere specificamente localizzato nel fascicolo e correttamente riprodotto nei suoi estremi essenziali; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve attaccarle tutte: la caduta di una sola ratio non basta se le altre restano idonee a reggere la decisione.
  • La falsità o l'irregolarità dell'autenticazione può costituire elemento presuntivo rilevante per sostenere l'abusivo riempimento di una scrittura privata sottoscritta in bianco, soprattutto se il quadro probatorio è coerente con l'assenza di una reale causa del debito.
  • Per contestare un documento sottoscritto in bianco e riempito senza accordo, la querela di falso è il rimedio processuale coerente quando si intenda aggredire la veridicità del documento e il suo contenuto formale.
  • Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto quando l'appellante confuta puntualmente la ratio della sentenza di primo grado; non occorre formulare allegazioni ulteriori e astratte incompatibili con la struttura della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDecreto ingiuntivoTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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