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Parere

Parere n. 1177/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal Condominio Park e dai signori Patrizio Schiavon, Simonetta Schiavon, Vania Schiavon e Emanuele Boscolo Scarmanati contro il Comune di Chioggia e nei confronti di Investment & Management s.r.l.: 1.per l’annullamento del permesso di costruire n. 95 del 20 dicembre 2022 rilasciato dal Comune di Chioggia alla Investment & Management s.r.l. e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; 2. ove occorra, per l’annullamento o disapplicazione dell’art. 40, comma 3, del Regolamento Edilizio Sostenibile della Città di Chioggia, nella parte in cui prevede che “i piani interrati collocati fino a + 0,90 m dalla quota zero come definita dall'art 3 del presente regolamento, non vengono conteggiati, salvo che non vi siano diverse previsioni sulla strumentazione urbanistica vigente”.

Giustizia amministrativa202400554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del permesso di costruire n. 95 del 20 dicembre 2022 e, ove occorra, dell’art. 40, comma 3, del Regolamento Edilizio Sostenibile della Città di Chioggia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, con istanza cautelare, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Chioggia a una società, deducendo otto motivi relativi, tra l’altro, alla violazione delle distanze legali e degli standard urbanistici ed edilizi, delle norme tecniche di attuazione del PRG, delle definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo, nonché a carenze e contraddittorietà dell’istruttoria. È stata inoltre prospettata, ove occorrente, l’annullabilità o disapplicazione dell’art. 40, comma 3, del Regolamento Edilizio Sostenibile comunale, concernente il computo dei piani interrati. Nel corso del procedimento la società controinteressata ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione ha riguardato esclusivamente gli effetti processuali dell’opposizione sulla procedibilità del ricorso e dell’istanza cautelare.

Il parere

La Sezione ha verificato che l’opposizione della società controinteressata era stata effettivamente depositata ed era rituale e tempestiva. Ha quindi ritenuto che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esaminare i motivi di merito relativi al permesso di costruire e al regolamento edilizio. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti all’utilizzo di tale rimedio.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale

L’opposizione proposta dalla società controinteressata il 3 giugno 2024 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Disciplina l’opposizione al ricorso straordinario e consente la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; l’opposizione rituale e tempestiva impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle distanze, ma non esaminato nel merito per effetto della trasposizione.

  • art. 7 d.m. 1444/1968

    Invocato dai ricorrenti in relazione agli standard urbanistici, ma non esaminato nel merito.

  • art. 3 d.m. 1444/1968

    Invocato dai ricorrenti, senza esame di merito a causa dell’improcedibilità.

  • art. 41-quinquies, comma 6, l. 1150/1942

    Invocato quale parametro di legittimità del titolo edilizio, ma non esaminato.

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    Invocato dai ricorrenti, senza esame sostanziale.

  • art. 31 l.r. Veneto 11/2004

    Invocato dai ricorrenti, senza esame sostanziale.

  • Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396

    Richiamato a sostegno del principio secondo cui l’opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge.

  • Cons. Stato, Sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496

    Richiamato a sostegno della natura alternativa del ricorso straordinario e della necessità della concorde volontà delle parti per utilizzarlo.

Massime di principio

  • L’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
  • Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone la concorde volontà di tutte le parti; ciascuna parte può quindi opporsi per adire il giudice precostituito per legge.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, l’istanza cautelare proposta nell’ambito del procedimento straordinario resta assorbita.

Impugnazione di un permesso di costruire mediante ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un condominio e da alcuni proprietari contro il Comune di Chioggia, nei confronti della società titolare del permesso di costruire n. 95 del 20 dicembre 2022. I ricorrenti hanno chiesto anche la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati e, ove necessario, l’annullamento o la disapplicazione dell’art. 40, comma 3, del Regolamento Edilizio Sostenibile della Città di Chioggia, relativo al computo dei piani interrati.

Motivi dedotti

Il ricorso articolava otto motivi, concernenti principalmente:

  • la violazione dell’art. 9 del d.m. 1444/1968 e di varie disposizioni delle norme tecniche di attuazione del PRG di Chioggia in materia di distanze e disciplina urbanistico-edilizia;
  • la violazione degli artt. 7 e 3 del d.m. 1444/1968 e dell’art. 41-quinquies, comma 6, della l. 1150/1942;
  • la violazione dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 31 della l.r. Veneto 11/2004;
  • la violazione delle definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo e del Regolamento Edilizio Sostenibile comunale;
  • carenze, contraddittorietà e incompletezze dell’istruttoria amministrativa.

Svolgimento del procedimento

Il ricorso, notificato l’8 aprile 2024, è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 1199/1971. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inizialmente trasmesso una relazione sulla sola istanza cautelare, concludendo per il rigetto della domanda cautelare.

Con successiva relazione istruttoria sul merito, il Ministero ha rappresentato che la società controinteressata aveva notificato il 3 giugno 2024 un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha verificato l’effettivo deposito dell’atto di opposizione e ne ha accertato la ritualità e tempestività. Non ha quindi esaminato i motivi relativi alla legittimità del permesso di costruire, alle norme urbanistiche comunali o al regolamento edilizio.

Il parere richiama la natura alternativa del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale. Secondo la Sezione, tale rimedio presuppone la concorde volontà di tutte le parti, mentre l’opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge. Sono richiamati, in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, Sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione non ha formulato alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure edilizie e urbanistiche.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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