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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21828/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Torino aveva rigettato la richiesta dell'interessato di applicare la continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra due sentenze irrevocabili di condanna: una per detenzione di stupefacenti di lieve entità e una per detenzione e cessione di stupefacenti in forma non lieve. Secondo il giudice di merito, i fatti erano tra loro non sovrapponibili per luogo, tempo, modalità esecutive e contributi di terzi coinvolti, sicché mancava la prova di un unico disegno criminoso originario. Con i ricorsi per cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che l'omogeneità delle violazioni, i quantitativi e la collocazione cronologica delle condotte avrebbero invece dimostrato l'inserimento dei reati in una programmazione unitaria e originaria. Sono stati inoltre depositati motivi nuovi, sempre centrati sull'asserita erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata nel negare la continuazione, evidenziando che l'identità del disegno criminoso deve essere riconoscibile sin dalla commissione del primo reato e che, nel caso concreto, dai diversi contesti spazio-temporali, dalle modalità difformi e dall'apporto di soggetti differenti non emergeva una programmazione unitaria, ma piuttosto un sistema di vita orientato alla ricerca di facili guadagni. Le doglianze difensive sono state considerate meramente sollecitative di una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e fondate su vizi motivazionali non riscontrabili nel testo del provvedimento impugnato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma che disciplina l'applicazione della continuazione in executivis; la Corte ribadisce che presuppone la dimostrabilità di un unico disegno criminoso già ravvisabile al momento del primo reato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    la continuazione richiede una programmazione unitaria originaria; non basta l'omogeneità astratta dei reati o l'inserimento in un medesimo stile di vita criminale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    reato oggetto di una delle condanne poste a raffronto ai fini della continuazione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    reato oggetto dell'altra condanna posta a raffronto ai fini della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di applicazione della continuazione in executivis, il giudice deve verificare se il medesimo disegno criminoso sia già rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; la prova non può essere desunta in modo meramente astratto dall'omogeneità delle fattispecie.
  • La diversità dei contesti spazio-temporali, delle modalità esecutive e dei concorrenti coinvolti può legittimamente escludere l'unicità della programmazione criminosa.
  • La tesi secondo cui più reati rientrerebbero in un comune sistema di vita orientato al profitto non equivale, di per sé, alla prova di un unico disegno criminoso.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito tramite la mera contrapposizione di una lettura alternativa degli elementi di fatto già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
  • Le censure di vizio motivazionale sono inammissibili quando non individuano reali mancanze o contraddizioni del provvedimento impugnato, ma mirano soltanto a rimettere in discussione la valutazione complessiva delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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