Cassazione Civile, Ordinanza n. 34673/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (commissari)
La controversia
Una società in concordato preventivo aveva chiesto di essere autorizzata a non pagare, nelle more, alcuni crediti qualificati come "contestati privilegiati" e inseriti nel piano di concordato, domandando anche di accantonare la relativa somma su conto corrente bancario. Il giudice delegato aveva rigettato l’istanza e il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il rigetto, ritenendo che, poiché il piano omologato prevedeva il pagamento di quei crediti senza accantonamenti, la richiesta di sospensione del pagamento si risolvesse in una modifica inammissibile del piano concordatario già approvato e omologato. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e 184 l.fall., sostenendo che l’inserimento prudenziale dei crediti nel piano non comportava riconoscimento del debito e che, essendo i crediti contestati, non sussisteva obbligo di pagamento immediato; 2) violazione degli artt. 180, comma 6, 185, comma 2, e 136 l.fall., deducendo che il mancato accantonamento in omologa non poteva fondare un obbligo di pagare subito i crediti contestati e che la richiesta non integrava modifica della proposta; 3) violazione degli artt. 135 c.p.c. e 26 l.fall., censurando l’asserita mancanza di motivazione sulla ritenuta insussistenza di pregiudizio per gli altri creditori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione dedotta attenga all’esecuzione del concordato omologato e, come tale, non sia devolvibile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, conferma il rigetto del giudice delegato. Si tratta infatti di un provvedimento emesso nell’ambito di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei requisiti di decisorietà e definitività. La controversia, ove permane, deve essere fatta valere con ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice competente. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla interpretazione del piano/proposta, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato.
Richiamato in tema di interpretazione complessiva degli atti, senza incidere sull’esito, fondato sulla natura non ricorribile del decreto.
Censurato dalla ricorrente in relazione agli effetti del concordato omologato, ma la Corte non esamina il merito per inammissibilità del ricorso.
Richiamato per sostenere la disciplina degli accantonamenti nei crediti contestati nel concordato omologato.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla fase di esecuzione del concordato.
Richiamato per la censura di nullità per asserita carenza di motivazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al provvedimento del giudice delegato e al reclamo.
art. 111 Cost.
La Corte afferma che il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. non è ammissibile contro un decreto privo di decisorietà e definitività, emesso in sede di sorveglianza sull’esecuzione del concordato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Esaurita la procedura di concordato con l’omologazione, le controversie relative all’esecuzione del concordato e ai diritti dei singoli creditori o del debitore non sono decise dal giudice delegato con provvedimenti dotati di decisorietà e definitività, ma devono essere fatte valere davanti al giudice competente in ordinario giudizio di cognizione.
- Il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, conferma il rigetto del giudice delegato su una questione di esecuzione del concordato omologato non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. quando abbia natura di atto di mera sorveglianza e controllo.
- La qualificazione di un’istanza come modifica del piano concordatario o come questione esecutiva non muta il limite di impugnabilità quando il provvedimento impugnato non ha contenuto decisorio definitivo.
- In presenza di crediti inseriti nel piano di concordato e controversi quanto alla loro esistenza o esigibilità, la relativa tutela va ricercata nel giudizio ordinario competente, non mediante ricorso per cassazione contro i provvedimenti di gestione della fase esecutiva del concordato.
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