Ordinanza n. 13934/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'esecuzione integrale ed effettiva (ottemperanza) della sentenza -OMISSIS-, relativa ad istanza d’accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di nomina del commissario ad acta per l'ottemperanza a una sentenza di accoglimento di un ricorso in materia di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la nomina immediata di un commissario ad acta sostenendo che il Ministero non avesse integralmente ottemperato alla sentenza che aveva ordinato l'ostensione degli atti relativi alla classificazione degli ippodromi nazionali mediante il metodo multicriterio AHP. In particolare, la ricorrente ha dedotto la mancata consegna di file nativi, cluster, matrici originarie, verbali della commissione, dell'allegato n. 13 e di ulteriori elaborazioni tecniche, ritenuti necessari per verificare la replicabilità dei calcoli e per esercitare il diritto di difesa in un ricorso straordinario relativo alla classificazione degli ippodromi per il 2026. Ha inoltre contestato la tempestività e l'attendibilità della documentazione prodotta dal Ministero, prospettando lacune, incongruenze, dati riferiti a una diversa annualità, assenza di elementi identificativi, metadati temporalmente sospetti e mancanza della colonna “Valore” nelle matrici. Il Ministero si è opposto, deducendo il mancato rispetto dei termini difensivi e sostenendo di avere già prodotto tutta la documentazione oggetto dell'accesso; ha inoltre rappresentato di avere depositato i “cluster per la riproduzione delle matrici” e ulteriore documentazione, chiedendo l'autorizzazione al deposito su supporto hardware di un file di grandi dimensioni contenente documentazione di terzi. La ricorrente ha insistito per la nomina del commissario o, in subordine, per un ordine di deposito anticipato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di nomina del commissario ad acta. In primo luogo, ha rilevato che il Ministero aveva presentato la documentazione come esaustiva e che le contestazioni della ricorrente sulla completezza, regolarità e attendibilità dei documenti erano ancora dubitative o assertive e richiedevano il pieno contraddittorio e l'esame nella camera di consiglio già fissata per il 14 ottobre 2026. In secondo luogo, ha ritenuto irrituale e abusiva l'iniziativa processuale, poiché l'istanza era stata utilizzata per ottenere l'anticipazione della trattazione di merito senza una concreta situazione di persistente inadempimento e senza un'utilità processuale effettiva, anche in relazione al ricorso straordinario indicato dalla ricorrente. Lo strumento appropriato sarebbe stato un'istanza di anticipazione dell'udienza, idonea a garantire il vaglio giudiziale, i termini a difesa e il contraddittorio. Il Collegio ha quindi affermato che l'istanza aveva aggravato la posizione dell'Amministrazione e compresso le sue facoltà difensive, in violazione dei doveri di lealtà processuale e della ragionevole durata del processo. Ha vietato alla ricorrente di utilizzare, fuori dal presente giudizio e fino all'espletamento delle garanzie nei confronti dei terzi, i documenti di provenienza o titolarità di terzi prodotti dall'Amministrazione senza previa comunicazione ai controinteressati, imponendo al Ministero di comunicare tempestivamente l'avvenuto completamento del relativo procedimento. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, e d'ufficio al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pari a tre volte il contributo unificato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a., per condotta processuale temeraria e abusiva.
Norme richiamate
Consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l'attuazione della decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per vietare l'uso, in altre sedi o per altri fini, di documenti di terzi prodotti senza il previo esperimento delle garanzie nei confronti dei controinteressati.
Consente la condanna d'ufficio al pagamento di una sanzione pecuniaria in presenza di condotte processuali temerarie o abusive; il TAR ha applicato una sanzione pari a tre volte il contributo unificato.
È stato richiamato quale base per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, in ragione dell'abuso del processo e dell'aggravamento dell'attività difensiva.
È stato ritenuto applicabile al processo amministrativo quale fonte del dovere di lealtà e probità processuale, violato dall'istanza ritenuta priva di concreta utilità e diretta ad accelerare impropriamente il giudizio.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato per individuare il contributo unificato previsto per il rito dell'accesso, quale parametro della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- Integra abuso del processo l'istanza di nomina di un commissario ad acta proposta, nel corso di un giudizio di ottemperanza già fissato per la decisione, al solo fine di anticipare gli effetti della trattazione di merito, quando non sia dimostrata una concreta e persistente inottemperanza dell'Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza che ordina l'ostensione documentale, le contestazioni sulla completezza, attendibilità o congruità tecnica della documentazione successivamente prodotta non giustificano l'immediata nomina del commissario ad acta quando richiedano ancora l'esame nel contraddittorio e possano essere trattate nell'udienza di merito già fissata.
- Quando la parte intenda ottenere la trattazione anticipata di un giudizio amministrativo già calendarizzato, deve utilizzare lo strumento processuale dell'istanza di anticipazione dell'udienza, non l'istanza di nomina del commissario ad acta, salvo che ricorra un'effettiva e attuale violazione del giudicato.
- La condotta processuale che aggrava inutilmente la posizione della controparte, comprime i termini e le facoltà difensive e devia il processo dai suoi fini istituzionali può integrare abuso del processo e giustificare sia la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., sia la sanzione pecuniaria d'ufficio prevista dall'art. 26, comma 2, c.p.a., senza necessità di accertare dolo o colpa quando la disciplina applicata richiede soltanto la natura oggettivamente abusiva della condotta.
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione di documenti di provenienza o titolarità di terzi senza il previo esperimento delle garanzie partecipative previste per i controinteressati può giustificare il divieto di utilizzazione di tali documenti in altre sedi o per fini diversi dal giudizio, fino al completamento del relativo procedimento di garanzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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