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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41495/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi di parte privata)

La controversia

La lite nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l'irragionevole durata di un giudizio iniziato nel 1976 davanti alla Corte dei conti e definito nel 2009. La Corte d'appello di Roma si era dichiarata incompetente territorialmente, assegnando termine per riassumere il giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia. Gli eredi del ricorrente originario avevano riassunto la causa con atto di citazione notificato entro il termine assegnato, ma depositato dopo tale termine. La Corte d'appello di Perugia aveva dichiarato l'estinzione del giudizio ritenendo tardiva la riassunzione perché l'atto era stato depositato oltre il termine di cui all'art. 50, comma 2, c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, gli eredi hanno sostenuto che, quando la riassunzione avviene con atto di citazione anziché con ricorso, è sufficiente che la citazione sia notificata alla controparte entro il termine perentorio, essendo irrilevante il deposito successivo dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, in caso di riassunzione mediante atto di citazione ad udienza fissa, ciò che rileva per evitare l'estinzione è la notificazione della citazione alla controparte entro il termine perentorio assegnato; il successivo deposito dell'atto non è ostativo, purché la notificazione sia tempestiva. Di conseguenza ha cassato il decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e ha rinviato alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    È la legge base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 50, comma 2, c.p.c.

    La Corte d'appello lo aveva richiamato per dichiarare tardiva la riassunzione; la Cassazione ha chiarito che, quando la riassunzione avviene con citazione, il termine è rispettato se la notificazione dell'atto alla controparte interviene entro la scadenza.

  • art. 297 c.p.c.

    Viene richiamato come norma di raffronto per affermare che la citazione ad udienza fissa può essere utilizzata per la riassunzione del processo sospeso o interrotto, a condizione che la notificazione alla controparte sia tempestiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude che sussistano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato indirettamente nel riferimento al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la riassunzione del giudizio è effettuata con atto di citazione ad udienza fissa, ai fini del rispetto del termine perentorio rileva la notificazione dell'atto alla controparte entro la scadenza, non il suo deposito successivo.
  • La forma dell'atto di riassunzione può essere quella della citazione anziché del ricorso, purché l'atto sia idoneo a raggiungere lo scopo processuale entro il termine assegnato.
  • L'estinzione non può essere dichiarata se la parte ha tempestivamente notificato l'atto di riassunzione, anche quando il deposito in cancelleria sia intervenuto oltre il termine, salvo che la disciplina speciale imponga diversamente.
  • In tema di riassunzione, il principio di strumentalità delle forme processuali impone di valorizzare il raggiungimento dello scopo della notificazione entro il termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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